ITALIA OGGI
Una nota del ministero dell’economia: distinzione ufficiale dal 23 settembre scorso
Revisori legali, registro per due
Attivi nella sezione A, nella B transitano gli inattivi
Definitivamente formate le prime sezioni «A» e «B» del registro revisori legali. I soggetti «attivi» passano in automatico alla sezione «A», mentre gli «inattivi transitano nella «B». Allerta per i tirocinanti il cui dominus non fosse collocato nella prima sezione. Sono queste le indicazioni traibili dalla nota del ministero dell’economia e delle finanze del 10 ottobre 2016 pubblicata sul portale della revisione legale.
Il decollo del nuovo registro
La novità che interessa i soggetti che si occupano di revisione legale dei conti (persone fisiche e società di revisione) attiene alla concreta prima istituzione, con aggiornamento delle vecchie sezioni «attivi e inattivi», nelle nuove sezioni «A» e «B» del Registro, rese effettive a far data dal 23/9/2016 e consultabili sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it . Ciò fa seguito, ricordiamo, all’entrata in vigore, dallo scorso 5 agosto, del dlgs n.135 del 17 luglio del 2016, di attuazione della dir. 2014/56/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la dir. 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Il decreto 135/2016, che riforma gran parte della disciplina del dlgs 39/2010, in particolare all’art. 27, disposizioni transitorie, aveva stabilito, in prima applicazione, i criteri per la formazione di tali nuove sezioni. In sostanza i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto erano iscritti nella sezione «attivi» del Registro, transitavano automaticamente nella «sezione A». Mentre, erano contestualmente iscritti nella «Sezione B» del Registro i soggetti inseriti nella «Sezione inattivi» e coloro i quali, sulla base degli incarichi di revisione legale risultanti nella banca dati del Registro, nell’ultimo triennio non avevano comunicato alcun incarico di revisione legale o non avevano collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione legale. Ciò con conseguenze anche ai fini degli obblighi di formazione continua che divengono applicabili agli iscritti nella sez. B a partire dall’1/1/17.
Precisa, poi, il ministero dell’economia e delle finanze nella nota in commento, che la circolare della Ragioneria generale dello stato n. 34 dell’8/8/2013, nel fissare al 23 settembre il termine per l’avvio degli obblighi di comunicazione verso il Registro degli incarichi di revisione legale in corso, per mezzo di modalità telematiche e digitali, aveva previsto, già in conformità al dlgs 39/2010, che: «La mancata assunzione di incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi determina l’iscrizione nella sezione “revisori inattivi” del Registro dei revisori legali». Da ciò deriva che coloro che non avessero fatto finora alcuna variazione volontaria del contenuto informativo del registro, in fase di consultazione dello stesso nell’area riservata del sito della revisione, al momento si vedrebbero direttamente iscritti nell’una o nell’altra sezione dal 23/9 scorso.
Particolare attenzione per i tirocinanti
Rammentando che il revisore legale iscritto nella «Sezione B» del Registro non può assolvere in relazione al tirocinio la funzione di «dominus» per aspiranti revisori legali, il ministero dell’economia e delle finanze puntualizza che sono a rischio di potenziale sospensione del periodo di tirocinio, i soggetti iscritti nel corrispondente registro, qualora il proprio dominus fosse eventualmente transitato nella sezione «B» con effetto dalla data di passaggio (23/9, in sede di prima applicazione). In ragione di ciò, nella nota, si sollecitano i tirocinanti a controllare la propria posizione e, se del caso, a individuare prontamente altro revisore legale (iscritto nella «Sezione A») o società di revisione legale, disponibile ad accoglierlo e a effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).
Comunicazione della posta elettronica certificata
Gli adempimenti che incombono sui revisori in questo periodo non si esauriscono qui. Ricordiamo, infatti, che è necessario anche procedere al controllo/inserimento nei dati del contenuto informativo del registro, della indicazione della mail di posta elettronica certificata (Pec) entro il prossimo 30 novembre. Ciò, tra l’altro, poiché in caso di mancata esatta indicazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al nuovo c. 2 dell’art. 24, dlgs 39/10, da 50 a 2.500 euro. Christina Feriozzi