PROFESSIONI: Revisori sotto il controllo del Mef (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Verso il Cdm. Le sanzioni amministrative per le violazioni commesse saranno rese pubbliche sul sito del ministero dell’Economia
Revisori sotto il controllo del Mef

Nessuna equiparazione. I dottori commercialisti dovranno continuare a sostenere l’esame per svolgere l’incarico di revisore legale. È quanto emerge dall’ultima versione del Dlgs che attua la direttiva 2014/56/Ue che entrerà oggi al Consiglio dei ministri per l’esame definitivo dopo aver acquisito i pareri parlamentari.
Ma vediamo nel dettaglio. Il tirocinio triennale, che può iniziare anche durante il biennio specialistico universitario, deve essere svolto presso un revisore legale (o società di revisione), ed è finalizzato all’acquisizione delle capacità e delle conoscenze per il superamento dell’esame di idoneità professionale.
Verranno definite le modalità di esonero dal controllo delle conoscenze teoriche per le materie che hanno già formato oggetto dell’esame universitario, ma non pare essere stata accolta la proposta fatta a maggio dal Cndcec alla Camera dei deputati, di stabilire la piena equipollenza, ai fini dell’esercizio dell’attività di revisione legale, dell’esame di Stato per l’accesso alla professione di commercialista e dell’esame di idoneità per l’esercizio della revisione legale.
Il revisore abilitato dovrà rispettare gli obblighi di formazione continua triennale, già obbligo giuridico per gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, attraverso la frequentazione di convegni o di programmi di formazione a distanza.
Il Mef controlla l’effettivo assolvimento dell’attività formativa, di aggiornamento e di svolgimento dell’attività di revisione, anche avvalendosi di esperti aventi una comprovata esperienza e professionalità nel controllo di qualità.
Le sanzioni per le irregolarità commesse, nonché per il mancato assolvimento degli obblighi formativi, vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal registro.
In caso di inottemperanza, può essere disposta la cancellazione dal Registro e, in tale evenienza, la reiscrizione non potrà avvenire prima di sei anni dal provvedimento di cancellazione. Le sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni personali vanno da 50 a 2.500 euro.
Le sanzioni amministrative comminate per violazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale del Mef dedicato alla revisione legale, insieme alle informazioni concernenti il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona fisica o giuridica sanzionata. Nel caso le sanzioni siano oggetto di impugnazione, verranno indicate sempre sul sito internet le informazioni concernenti lo stato e l’esito dell’impugnazione.
Le sanzioni verranno rimarranno in forma anonima se la pubblicazione dei dati personali riguardanti la persona fisica risulti sproporzionata rispetto al tipo di violazione, se la pubblicazione mette a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine penale in corso e se la pubblicazione arreca un danno sproporzionato alle istituzioni o alle persone coinvolte.
In relazione alla gravità del fatto, il Mef può disporre una sospensione cautelare del revisore per un periodo non superiore a cinque anni. È prevista inoltre la sospensione dal registro per morosità: decorsi tre mesi dalla scadenza, in caso di mancato versamento del contributo annuale di iscrizione, il ministero emette il provvedimento di sospensione che verrà revocato solo nel caso in cui venga dimostrato l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti.
Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, il ministero, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal registro.
Le sanzioni amministrative sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e valutate le deduzioni presentate. La portata della sanzione o del provvedimento amministrativo sono definiti tenendo conto di una serie di elementi tra i quali la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità, la solidità finanziaria della persona responsabile, il livello di cooperazione con l’autorità vigilante.
La sanzione pecuniaria può essere ridotta se il pagamento avviene entro 30 giorni dalle comunicazioni di legge. Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

Foto del profilo di Andrea Gentile

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