IL SOLE 24 ORE
Cdm. Approvato il Dlgs che attua la direttiva 2014/56 – Tirocinio di 36 mesi prima di poter sostenere l’esame
Sanzioni più severe per i revisori
Prova scritta e orale per i dottori commercialisti che intendono abilitarsi alla professione di revisore legale, nuove regole in fatto di sanzioni, requisiti e svolgimento del tirocinio. Il Consiglio dei ministri ha varato ieri il Dlgs che attua la direttiva 2014/56/Ue confermando, salvo sorprese dell’ultima ora, quella che resta la novità principale: e cioè che i dottori commercialisti (così come gli avvocati) dovranno comunque sostenere la prova scritta e orale, seppure in forma semplificata, sulle materie di revisione (i principi di revisione, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale e l’indipendenza nonché sulla tecnica professionale, almeno fino a quando – si veda l’articolo a lato – non saranno operative le lauree che comprendono anche gli esami specifici sulla revisione).
Il Dlgs varato dal governo, inoltre, precisa in modo dettagliato le regole a cui dovrà attenersi il revisore legale (o la società di revisione) nello svolgimento della propria attività. Egli deve effettuare una attenta analisi dell’incarico che definisca idonee procedure e sistemi di controllo interno di qualità che possano assicurare il rispetto delle regole da tutto il “team di lavoro” e che la revisione sia svolta in conformità ai principi di revisione Isa, adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.
Innanzitutto, il soggetto incaricato della revisione (sia esso il revisore o la società di revisione), deve stabilire le direttive che gli permettano di assicurare il rispetto del requisito di indipendenza e obiettività, nonché avvalersi di efficaci meccanismi di controllo e tutela in materia di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
L’attuazione delle idonee procedure da parte del revisore permetterà, in caso di esternalizzazione dell’attività di revisione, che non venga compromesso il suo ambito di responsabilità e l’efficacia del suo controllo interno di qualità.
Il sistema di controllo interno deve consentire che gli incarichi vengano svolti in conformità ai principi professionali e alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, come ad esempio la continuità e la regolarità nello svolgimento dell’incarico, l’organizzazione della struttura del fascicolo di revisione, la formazione, il monitoraggio e il riesame del lavoro di coloro che partecipano alla revisione.
Le disposizioni organizzative e operative adottate, devono far si che possano essere fronteggiati e documentati eventuali incidenti, aventi, anche solo potenzialmente, gravi ripercussioni sull’integrità della propria attività.
Il revisore deve saper dimostrare che le direttive e le procedure di controllo interno della qualità sono adeguate in considerazione dell’ampiezza e della complessità delle attività di revisione legale svolte; inoltre ogni anno deve effettuare la valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo di qualità e, in caso di carenze, deve adottare idonee contromisure. Di tale attività valutativa deve conservarne traccia ed evidenza nelle carte di lavoro. Nel caso in cui l’incarico sia conferito ad una società di revisione, essa deve designare almeno un responsabile, tenendo conto della qualità del lavoro che si prospetta, del requisito dell’indipendenza e delle competenze richieste.
Il revisore deve mantenere una registrazione per ogni cliente sottoposto a revisione, contenente la denominazione sociale, l’indirizzo e il luogo di attività del cliente nonché i responsabili chiave della revisione, in caso di società di revisione. Dovranno inoltre essere indicati distintamente i corrispettivi per la revisione e gli eventuali corrispettivi per ulteriori servizi, coerentemente con quanto previsto dal comma 16-bis dell’articolo 2427 Codice civile, introdotto dall’articolo 37, comma 16, Dlgs 39/2010 che prevede l’indicazione, in nota integrativa, dell’importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore distinguendo tra compensi per la revisione, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione.
Ogni revisore deve attuare un personale fascicolo di revisione che, oltre ai documenti rilevanti a sostegno della relazione di revisione, deve contenere, tra gli altri, i documenti a supporto della sussistenza dei requisiti di indipendenza. Il fascicolo, che viene chiuso entro 60 giorni dalla data in cui viene sottoscritta la relazione, deve essere conservato per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferisce. Si ricorda, infine, che con la soppressione del libro del revisore è stata imposta la conservazione delle carte di lavoro per 10 anni. Vanno inoltre conservati eventuali reclami scritti relativi all’esecuzione delle revisioni legali effettuate per 10 anni dalla data della relazione di revisione alla quale si riferiscono.
Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni