PROFESSIONI: Sindaci revisori al test di qualità (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Il preconsiglio dei ministri esamina lo schema di dlgs. Il testo in Cdm forse già oggi
Sindaci revisori al test di qualità
Verso il recepimento della direttiva Ue sulle revisioni legali

Controllo di qualità obbligatorio per tutti gli iscritti al registro dei revisori, anche in qualità di componenti di un collegio sindacale cui sia affidato l’incarico di revisione legale e costo dei controlli a carico dei revisori. Il contributo da versare dovrebbe, infatti, passare dagli attuali 26 euro a più di dieci volte tanto. La periodicità dei controlli sarà almeno di ordine sessennale, nel caso in cui il revisore svolga incarichi in enti di interesse pubblico o in società che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) totale dello stato patrimoniale, 4.000.000 di euro; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, 8.000.000 di euro; 3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l’esercizio. Negli altri casi non è invece prevista alcuna periodicità minima ma si afferma che i controlli sono svolti sulla base dell’analisi del rischio. Questa è una della tante novità contenute nello schema di dlgs sottoposto ieri all’esame del preconsiglio dei ministri e che dovrà essere approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri. A distanza di sei anni dall’entrata in vigore, il dlgs 39/2010 subisce una significativa riforma per recepire i dettami della direttiva 2014/56/Ue, che comporterà importanti impatti sull’attività di revisione contabile.
Le novità sul campo sono davvero tante e spaziano dalla riformulazione del registro dei revisori all’indipendenza, all’esame di abilitazione, al tirocinio, alla formazione, ai principi di revisione obbligatori.
I revisori non si distingueranno più tra revisori attivi e non attivi bensì tra revisori iscritti nella sezione A del registro e quelli iscritti nella sezione B. Nella sezione A saranno iscritti i revisori che svolgono incarichi di revisione legale mentre nella sezione B quelli che seppur abilitati in seguito all’iscrizione al registro non svolgono concretamente incarichi di revisione legale. Un’importante precisazione contenuta nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto è che ai revisori iscritti nella sezione B è comunque consentito lo svolgimento di attività professionali che non siano di revisione legale dei conti, quali incarichi per perizie, attestazioni previste dal codice civile. Rispetto alla vigente normativa viene meno la previsione dell’«apposito percorso di abilitazione» che avrebbe consentito il passaggio da revisore inattivo a revisore attivo. Tale previsione è da collegare alla circostanza che viene previsto a carico di tutti gli iscritti al registro dei revisori (sezione A e B) l’obbligo di formazione continua, a prescindere dalla titolarità di incarichi.
Novità importanti sono previste anche in tema di esami per il tirocinio e l’abilitazione: la durata del tirocinio è fissata in tre anni; viene introdotto un limite massimo di tre tirocinanti che il revisore legale può accettare per lo svolgimento del tirocinio; viene previsto che il tirocinio può essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento di laurea specialistica o magistrale in modo da contemperare lo sfasamento temporale tra la durata del tirocinio da dottore commercialista di diciotto mesi e quello di revisore di tre anni; l’esame di abilitazione deve essere bandito almeno una volta l’anno e sono consentiti esoneri dal sostenere una o più prove per materie per le quali l’aspirante revisore abbia già sostenuto positivamente un esame universitario.
Viene introdotto il divieto per i revisori di ricevere regali o altri favori salvo nel caso in cui un terzo informato, obiettivo e ragionevole considererebbe il loro valore trascurabile o insignificante.
Viene riformulato l’art. 11 del dlgs 39/2010, in particolare, si fa espresso riferimento ai principi Isa e al principio Isqc1 (International standard on quality control 1) che divengono pertanto principi obbligatori per lo svolgimento della revisione legale. Ermando Bozza e Luciano De Angelis

Foto del profilo di Andrea Gentile

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