ITALIA OGGI SETTE
Tesi discordanti tra commercialisti e notai sulla possibilità di costituire srl semplificate
Società tra professionisti, la srls è pomo della discordia
Lun.4 – Guerra aperta tra commercialisti e notai sulla possibilità di costituire una società tra professionisti in forma di società a responsabilità limitata semplificata. Ad accendere la miccia un parere (pronto ordini n. 262 del 14 marzo 2016) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (anticipato da ItaliaOggi del 22 marzo scorso) che di fatto si è espresso favorevolmente sulla possibilità di iscrivere nella sezione speciale dell’albo una stp in forma di srls.
Perché, in sostanza, solo le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, mentre il modello stesso è derogabile e può così rientrare tra quelli regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile, quindi consentiti per la costituzione di società tra professionisti. I notai hanno risposto con una nota che va però in direzione opposta, affermando che è lo stesso legislatore a imporre espressamente l’inderogabilità del modello, tramite l’introduzione, da parte del dl 76/2013, della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463-bis del codice civile, secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, escludendo la possibilità di integrare lo statuto, che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi lo stesso modello standard di cui al regolamento ministeriale. Ma vediamo nel dettaglio le due diverse interpretazioni.
Commercialisti. Il Consiglio nazionale dei commercialisti prende le mosse dall’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, dove è previsto che, per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La circolare 32/IR del 12 luglio 2013 evidenzia invece che tale rinvio «consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463 bis cc, seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue». Per quanto riguarda la srls, il Cndcec ritiene che «l’inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal terzo comma dell’art. 2463-bis del codice civile, deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili, e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile». Questa interpretazione trova conferma nel documento «Società a responsabilità limitata semplificata» a cura della Fondazione nazionale commercialisti, dove si osserva che, stando alla formulazione letterale della norma, «sembrerebbe che forma restando il contenuto tipizzato del modello standard così come adeguato alle nuove previsioni di cui all’art. 2463-bis cc, possano essere apportate mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell’atto costitutivo espresso nel modello standard, che si rendano necessarie in relazione all’esatta configurabilità dell’organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto».
Notai. L’interpretazione del notariato fa perno proprio sul comma 3 dell’art. 2463-bis cc, secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, escludendo così la possibilità la possibilità di integrare lo statuto, che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463-bis, comma 2, al quale deve conformarsi lo stesso modello standard di cui al regolamento ministeriale. Ma non basta. L’interpretazione dei commercialisti, che rende possibile l’inserimento di pattuizioni ulteriori aventi a oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati nelle clausole standard, secondo i notai presta il fianco a critiche anche sul piano sistematico. Il riferimento è al dl n. 1/2012, dove si prevede che «l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili». Queste agevolazioni, secondo i notai, devono essere interpretate in senso restrittivo, non estendibili a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale espressamente si riferisce. Sia l’esenzione da diritto di bollo e di segreteria, sia la gratuità dell’intervento del notaio hanno la finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate, riducendo anche il più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, attraverso il ricorso a un determinato modulo. Quindi, continua la nota del Notariato, l’inderogabilità del contenuto dello statuto tipizzato e la norma agevolativa vanno di pari passo: la prima, riducendo per quanto possibile gli oneri di costituzione della società, giustifica la seconda. Una diversa interpretazione che, invece, limitasse l’inderogabilità alle sole clausole adottate dal decreto ministeriale, consentendo anche la piena esplicazione dell’autonomia statutaria attraverso l’adozione di clausole integrative del modello, a parere dei notai, produrrebbe l’effetto di estendere inevitabilmente la portata del regime agevolato ben al di là del suo ambito di applicazione. In sostanza, sottolinea il notariato, l’atto costitutivo non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel regolamento ministeriale, né le parti possono inserirvi clausole integrative. Queste stesse considerazioni valgono, a maggior ragione, per le stp, dato che il comma 4 dell’art. 10 della legge 183/2011 impone l’adozione nell’atto costitutivo di clausole statutarie pattizie non contemplate nel modello, la cui presenza è obbligatoria, ma il cui contenuto è rimesso alla determinazione dei privati. Ciò impedisce di costituire una stp in forma di srl semplificata, vista l’inderogabilità del modello standard. Infine, i notai richiamano una sentenza del tribunale di Venezia del 9 novembre 2015 che ha disposto la cancellazione d’ufficio di una srls il cui atto costitutivo si discostava dal modello. Gabriele Ventura