IL SOLE 24 ORE
Notariato. Uno studio del Consiglio nazionale analizza le chance
Srl, nello statuto utili attribuiti ai soci con assetto variabile
Una clausola può attribuire «particolari diritti»
Il Codice civile consente che al socio di Srl possano essere attribuiti, con una clausola statutaria, «particolari diritti riguardanti…la distribuzione degli utili» (articolo 2468, comma 3); ciò significa che può essere alterata la regola di base (articolo 2468, comma 2) secondo la quale ciascun socio beneficia dei diritti che gli derivano dalla sua partecipazione al capitale sociale in relazione alla caratura della propria di partecipazione.
Questa possibilità, e cioè che lo statuto della Srl possa dunque attribuire a uno o più soci “particolari diritti” in ordine alla «distribuzione» degli utili, può essere intesa in un senso estensivo e, quindi, non limitata al caso della attribuzione a un socio di una quantità di dividendi maggiore rispetto a quella gli competerebbe in assenza di questo privilegio (lo afferma lo studio n. 48/2016 del Consiglio nazionale del Notariato). E così, oltre a potersi attribuire al socio un diritto a percepire dividendi in misura superiore a quella che gli spetta in base all’entità della propria quota di partecipazione al capitale sociale (con il limite del patto leonino, e cioè in ossequio al principio che nessuno dei soci può essere escluso dalla partecipazione agli utili e alle perdite: articolo 2265), è possibile anche immaginare clausole statutarie che attribuiscano a uno o più soci:
una priorità nella percezione dei dividendi, garantendo a un socio il conseguimento di una data misura minima del dividendo oggetto di distribuzione e mantenendo la proporzionalità nella ripartizione del residuo tra gli altri soci;
il dividendo relativo all’andamento di uno specifico settore dell’attività della società (sul modello delle cosiddette “azioni correlate”);
una distribuzione dell’attivo di liquidazione diversa da quella che a ciascun socio competerebbe in base all’entità della propria quota di partecipazione al capitale sociale.
Non sarebbe invece legittimo configurare il “diritto particolare” del socio sugli utili come una forma di “interesse”, cioè di diritto a un determinato rendimento che prescinda dal risultato positivo dell’esercizio.
Occorre poi affrontare il tema se il particolare diritto agli utili attribuibile al socio di Srl debba riferirsi ai dividendi, e cioè agli utili dei quali i soci abbiano già deciso la distribuzione, oppure se, invece, il diritto particolare in questione possa avere a oggetto gli utili che emergano per effetto dell’approvazione del bilancio.
Alla risposta in quest’ultimo senso può giungersi, secondo il Notariato, considerando che la riforma del diritto societario del 2003 ha avvicinato notevolmente la Srl alle società di persone attribuendo al socio di Srl una rilevanza centrale nella disciplina di questo tipo societario.
Pertanto, se è vero che nelle società di capitali gli incrementi patrimoniali (quali quelli che si producono con la formazione dell’utile d’esercizio) restano nella disponibilità della persona giuridica e i soci ne beneficiano solo se la società adotti una decisione di distribuzione, è anche vero che nella Srl, in considerazione della preminenza assegnata dalla legge alla figura del socio, si rendono ammissibili clausole che importino nella Srl stessa caratteristiche proprie delle società di persone.
In queste ultime, gli utili, man mano che maturano, vengono acquisiti immediatamente dalla collettività dei soci, a prescindere dal fatto che ne sia compiuto l’accertamento attraverso l’approvazione del rendiconto annuale e, pure, a prescindere da qualsiasi decisione della società che ne stabilisca la distribuzione.
Nelle società di persone, pertanto, una volta che si accerti la realizzazione dell’utile mediante l’approvazione del rendiconto, il singolo socio acquista il diritto di conseguire la parte degli utili a lui spettante (e infatti il sistema tributario presume che ciascun socio effettivamente incassi il relativo guadagno). Nelle società di capitali, invece, il solo accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, non determina, in assenza di una deliberazione di distribuzione degli utili, alcun diritto del socio ad appropriarsi, pro-quota, dell’incremento patrimoniale realizzato dalla società.
Mentre, quindi, non appare legittima la clausola dello statuto di Srl che imponga una integrale e automatica distribuzione degli utili, sottraendo questa materia all’inderogabile competenza della decisione dei soci, ben si può configurare invece un diritto particolare che attribuisca a uno o più soci della Srl, il diritto di prelevare la quota di utili loro riservata a seguito della mera emersione di utili dal bilancio di esercizio, prescindendo dalla loro effettiva distribuzione, e così adottando nella Srl i principi operanti nell’ambito della società di persone. Angelo Busani