ITALIA OGGI
Per l’idoneità all’esercizio della professione ultimo anno di vigenza delle vecchie regole
Tirocinio pieno per i revisori
Commercialisti tenuti al praticantato per tutto il triennio
Equipollenza ristretta fra esami di stato. Per i dottori commercialisti già abilitati e per coloro che intendono abilitarsi, resta fermo l’obbligo di completare il triennio di tirocinio per l’accesso all’esame da revisore legale, benché sia ammesso l’esonero di una parte delle prove scritte e orali. È quanto emerge dal decreto del 19 gennaio 2016, n. 63 sull’attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato in G.U. n. 103 il 4 maggio scorso (si veda ItaliaOggi di ieri).
Equipollenza fra esami di stato e norme transitorie. Il regolamento sull’esame dei revisori, in vigore dal 19 maggio 2016, interviene a chiarire gli adempimenti per gli aspiranti professionisti. Secondo le indicazioni dell’art. 12, tuttavia, occorre attendere la data della prima ordinanza che indice l’esame di abilitazione, successiva all’entrata in vigore dello stesso, per applicare le nuove regole (ossia l’anno prossimo). Per quest’anno, infatti, con l’ordinanza del ministero dell’istruzione n. 110 del 1° marzo 2016, sono già state indette, per il 15 giugno e il 16 novembre 2016, la prima e la seconda sessione relativa all’esame di stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista. I candidati agli esami di stato dovranno presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 16. Ebbene, in questa sede varranno ancora le regole degli artt. 3, 4 e 5 del dlgs 88/92 e i requisiti ed esoneri dell’art. 1, c. 1, lett. a, b e c del dm 145/2012 (laurea e tirocinio almeno triennale, esame di stato e onorabilità). A partire dagli esami per il 2017 potranno essere verificati i requisiti per usufruire delle facilitazioni in sede di esame da revisori previste per i dottori commercialisti dal c. 1 dell’art. 11 del regolamento (ed in parte dal c. 3, per gli avvocati) ma nessuno sconto potrà essere applicato per il requisito del compiuto tirocinio. Ricordiamo, in proposito, che fino all’introduzione del dl n. 1 del 24 gennaio 12, il praticantato del dottore commercialista ed esperto contabile avanzava di pari passo con quello del revisore legale. In entrambi i casi, infatti, si trattava di un triennio che, se svolto presso un professionista dottore commercialista e revisore legale, consentiva di maturare insieme i requisiti per l’ammissione ai due esami di stato. La disarmonizzazione delle durate dei due tirocini è avvenuta con il dl n.1/12 che ha ridotto la durata del tirocinio per i dottori commercialisti ed esperti contabili a 18 mesi, laddove il dlgs 39/2010 (decreto attuativo della direttiva 2006/43/Ce relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), all’art. 3, c. 1, lett. b), ancor oggi in vigore, prevede che il tirocinio del revisore legale abbia durata almeno triennale. In linea con ciò, il comma 4-bis dell’art. 4 del medesimo dlgs 39 aveva stabilito che ai fini dell’iscrizione al registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di stato di cui agli articoli 46 e 47 del dlgs 28/6/2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/Ce. La ragione di tale distorsione va rinvenuta nel fatto che i revisori rientrano in una legislazione disciplinata da una direttiva europea che fissa appunto in tre anni la durata del tirocinio negli stati membri e la revisione che segue regole ad hoc (decreto Mef, n. 146, del 25 giugno 12). Christina Feriozzi