PROFESSIONI: Tra avvocati e periti via libera all’associazione professionale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Tra avvocati e periti via libera all’associazione professionale
Più concorrenza ma anche più collaborazione tra professionisti e possibilità di costituire associazioni professionali tra avvocati e periti. Infatti, soltanto «esigenze imperative» di interesse generale (tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, dell’esercizio di funzioni pubbliche) potrebbero, ostacolare la libera concorrenza fra professionisti, senza generare «mere rendite monopolistiche» (Consiglio di Stato, pronuncia 1368/2002).
E dai principi Ue il Consiglio di Stato (parere 2670/2015) desume le basi per individuare le categorie di liberi professionisti che possono partecipare ad associazioni con avvocati: e i periti industriali possono partecipare ad associazioni con professionisti legali. Applicando questo principio il Dm numero 33 del 4 febbraio 2016 del ministero della Giustizia apre le porte ad associazioni e sinergie, consentendo a queste due categorie professionali, apparentemente eterogenee, di entrare in contatto con settori e “mercati” in grado di fornire nuovi spazi di azione e margini di collaborazione utili ad innalzare il livello qualitativo del servizio complessivamente fornito al cliente.
La collaborazione tra soggetti diversi (nel Dm del 2016, tra avvocati e periti tecnici) può avvenire su base volontaria, diluendo i confini e le riserve che già sono state ritenute (Consiglio di Stato, 1368/2002, relativa ai chimici) incompatibili con i principi comunitari in tema di libera prestazione di servizi (articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea). Da tempo, secondo ben consolidati orientamenti della Corte di giustizia (sentenze C-493/99 del 25 ottobre 2001 e C-475/12 del 30 aprile 2014) la libera prestazione di servizi riguarda anche i servizi di carattere professionale, ed impone sia l’eliminazione di discriminazioni nei confronti del prestatore di servizi che si stabilisca in altro Stato membro, sia la soppressione di qualsivoglia restrizione tra prestatori di servizi nazionali. È quindi visto con sfavore qualsiasi divieto, ostacolo o situazione che renda meno agevoli le attività del prestatore. In altri termini, la libera prestazione può essere limitata soltanto da norme giustificate da ragioni imperative d’interesse generale, tenendo comunque conto che l’applicazione di tali norme deve essere proporzionata rispetto allo scopo perseguito dal legislatore nazionale.
Guglielmo Saporito

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