ITALIA OGGI
I chiarimenti sulla tipologia contrattuale nel decreto interministeriale del 12 ottobre scorso
Tutele per i praticanti in arrivo
Nel Ccnl studi vantaggi ad hoc per i datori di lavoro
Il primo progetto pilota risale al 23 febbraio 2015, quando Confprofessioni e Regione Marche sottoscrissero l’accordo «per la disciplina dell’alto apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche». Ma adesso l’istituto diventa strutturale, riconoscendo una specifica tipologia contrattuale come, peraltro, già disciplinata dal Ccnl degli studi professionali che ha introdotto «la possibilità di svolgere il periodo di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche anche con un rapporto di apprendistato» (art. 31).
Il decreto interministeriale del 12 ottobre 2015, «Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», emanato dal ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Istruzione e dell’Economia, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015, ha infatti chiarito alcuni dubbi riguardanti la regolamentazione e le modalità di attivazione dell’apprendistato per il praticantato, sancendone la piena agibilità senza la necessità di un intervento delle regioni.
Il provvedimento stabilisce la durata massima dei contratti di apprendistato per il praticantato per l’acceso alle professioni ordinistiche in rapporto al periodo necessario al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di stato, fino a un massimo di 18 mesi. Inoltre, i contenuti e la durata della formazione devono essere definiti nel piano formativo individuale, redatto dal datore di lavoro, secondo il modello allegato al decreto, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti professionali e della contrattazione collettiva nazionale. Al datore di lavoro basterà adeguarsi a quelle che sono le norme generali che disciplinano il periodo di praticantato, stabilite dagli ordini professionali, per poter legittimamente ricorrere a tale tipologia contrattuale. In ogni caso, la formazione interna non può essere inferiore al 20% del monte orario annuale concordato, mentre quella esterna non è obbligatoria. Alla luce del recente decreto interministeriale e del dlgs 81/2015, il Centro studi Confprofessioni ha calcolato la retribuzione spettante in applicazione del Ccnl studi professionali. Attraverso il «contratto di apprendistato» l’apprendista/praticante potrebbe percepire nel corso del periodo di formazione una retribuzione percentualizzata rispetto al livello di inquadramento, pari al 40% per i primi 12 mesi e al 50% per i restanti mesi. Per esempio, nel caso di un III livello, la retribuzione minima mensile di partenza sarà pari a circa 600 euro lordi, cui vanno ad aggiungersi le tutele contrattuali previste dal Ccnl studi professionali. Inoltre, per l’intera durata del rapporto di apprendistato, e per l’anno successivo alla scadenza della fase formativa in caso di prosecuzione del rapporto, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è fissata al 10%. Per gli studi che occupano fino a dieci dipendenti, tale aliquota è ulteriormente scontata all’1,5% per il primo anno e al 3% per il secondo. Ma non solo, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1º gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, la legge di Stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) ha previsto uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni di apprendistato, in favore dei datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti.