REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA E DELLA GIUNTA CENTRALE DELL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

CAPO I

Oggetto del Regolamento

1) DISPOSIZIONE GENERALE – Ferme le disposizioni dello Statuto dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, il presente regolamento disciplina il funzionamento e l’attività dell’Assemblea e della Giunta centrale.

CAPO II

Dell’Assemblea

Titolo I

Compiti, Costituzione ed Organi Interni

2) ATTRIBUZIONI – L’Assemblea, nella prima seduta, provvede, ai sensi dell’art.9 dello Statuto, all’elezione in forma segreta del Presidente dell’Organismo Unitario, di due Vice Presidenti, del Segretario e del Tesoriere e dei 4 componenti della Giunta.

La votazione avviene separatamente per ciascuna carica attraverso distinte schede in cui può essere indicato:

  • un solo nominativo per l’elezione del Presidente, del segretario e del tesoriere;

  • due nominativi per l’elezione dei Vice Presidenti

  • quattro nominativi per l’elezione degli altri componenti della Giunta.

Risultano eletti coloro che alla prima votazione abbiano riportato i voti della maggioranza dei componenti dell’Assemblea.

Nei casi in cui la maggioranza non si raggiunge si procede a votazione di ballottaggio tra coloro che abbiano riportato almeno un voto con indicazione sulle relative schede di tanti nominatici quanti sono i componenti ancora da eleggere.

Nella votazione di ballottaggio risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi.

Solo in caso di parità di voti si procede ad ulteriore o ulteriori votazioni.

I nominativi che, nella scheda, sono indicati di seguito al numero di quello o di quelli consentiti si intendono per non apposti.

L’Assemblea, inoltre, ferme le attribuzioni statutarie:

– definisce le linee generali di operatività dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura anche in all’attuazione, specificazione, adattamento e sviluppo delle linee politiche contenute nelle mozioni approvate dal Congresso nazionale Forense;

– approva entro il 20 dicembre il conto preventivo per l’anno successivo e entro il 15 febbraio il conto consuntivo dell’anno precedente;

– approva entro il 20 dicembre il testo della relazione dell’Organismo Unitario sullo stato della giustizia da leggere alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario nei singoli Distretti;

– revoca il Presidente con le stesse modalità e l’identico quorum della sua elezione. In caso di revoca o di dimissioni del Presidente, questi viene sostituito a ogni effetto dal Vice – Presidente più anziano che, senza indugio, convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Il Vice – Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di impedimento anche temporaneo.

3) COSTITUZIONE – L’Assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti in carica.

Nel corso della seduta ciascun componente può chiedere la verifica del numero dei presenti prima di ogni votazione.

Se la verifica accerta la presenza di un numero dei componenti inferiore alla metà la seduta è sospesa per 30 minuti. Trascorso tale tempo si procede a nuova verifica e, permanendo il predetto numero di presenti, si dà luogo allo scioglimento della seduta.

4) CONVOCAZIONE – Il Presidente dell’Organismo Unitario convoca l’Assemblea almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarla senza indugio qualora giunga richiesta scritta da parte di un terzo dei suoi componenti. La convocazione avviene mediante avviso spedito via fax al numero di utenza indicato da ciascun componente, almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza, almeno 2 giorni prima.

5) ORDINE DEL GIORNO E AVVISO DI CONVOCAZIONE – L’ordine del giorno, salvo le integrazioni di cui al successivo articolo 14 è formato dal Presidente dell’Organismo Unitario e viene inserito nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione, inoltre, deve contenere l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo della seduta con il nominativo del relatore per ciascun argomento.

Nel caso di convocazione urgente l’avviso deve altresì contenere l’indicazione delle relative ragioni.

6 ) RELATORE – Per gli argomenti di iniziativa della Giunta riferisce il Presidente o un relatore all’uopo designato.

 Per gli argomenti di iniziativa assembleare la relazione è svolta da un firmatario della proposta.

7) ORGANI INTERNI – Sono organi interni dell’Assemblea il Moderatore e il Segretario.

8) MODERATORE – Il Moderatore dirige la discussione e assicura l’ordinato svolgimento dei lavori; dichiara aperta la seduta dopo l’accertamento della valida costituzione dell’Assemblea mediante appello nominale dei componenti; dichiara chiusa la seduta per esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno; provvede con il metodo della conta alla verifica della valida costituzione dell’Assemblea in corso di seduta quando ne sia richiesto e adotta i provvedimenti di sospensione ovvero di scioglimento di cui al precedente art.3.

In caso di comportamenti che creino turbamento ai lavori, il Moderatore dopo aver richiamato il responsabile, potrà richiedere all’Assemblea di adottare i provvedimenti ritenuti necessari ed adeguati fino all’allontanamento temporaneo o definitivo dall’aula.

9) ELEZIONE DEL MODERATORE E DEL VICE MODERATORE – L’Assemblea elegge con le modalità di cui all’art.2 il Moderatore e con votazione distinta il Vice Moderatore che sostituisce il primo in caso di assenza o temporaneo impedimento.

10) SEGRETARIO –  Il Moderatore nomina tra i componenti dell’Assemblea un Segretario la cui funzione è quella di redigere un sintetico processo verbale della seduta da approvarsi, da parte dell’Assemblea, all’inizio della seduta successiva.

11) SCRUTATORI – Il Moderatore all’inizio di ciascuna seduta designa tre membri dell’assemblea alle funzioni di scrutatore per le votazioni tanto palesi che segrete.

Gli scrutatori assistono il Moderatore durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.

12) Gli incarichi di cui agli artt. 7 e 11 sono incompatibili con l’appartenenza alla Giunta.

TITOLO II

Deliberazioni

13) PROPOSTE DI DELIBERAZIONI – FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO – Le proposte di deliberazioni sono di iniziativa della Giunta centrale o di almeno 5 componenti dell’Assemblea e devono essere formulate in un testo scritto.

Le proposte aventi ad oggetto la approvazione di documenti o articolati devono essere depositate presso la Segreteria dell’Organismo Unitario almeno 5 giorni prima delle sedute ovvero in caso di convocazione urgente, 24 ore prima.

Tutti i componenti possono prendere visione delle proposte inserite all’ordine del giorno e ottenerne copia anche via fax.

L’assemblea approva le proposte a maggioranza di voti espressi tra i componenti presenti.

14) INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO – All’inizio delle sedute, a richiesta di almeno 20 componenti dell’Assemblea, può essere richiesta l’integrazione dell’ordine del giorno. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

TITOLO II

Svolgimento delle Sedute

15) RELAZIONE – Su ciascun argomento all’ordine del giorno prende per primo la parola il relatore che in un tempo non superiore di norma a 15 minuti illustra la proposta di deliberazione.

16) INTERVENTI – Dopo il relatore hanno diritto di prendere la parola tutti i componenti dell’Assemblea che, ne facciano richiesta al Moderatore che accorda la parola secondo l’ordine in cui gli sono pervenute le richieste.

Ciascun intervento non può superare di norma il tempo di 5 minuti.

17) SOSPENSIVE EMENDAMENTI CONTROPROPOSTE – Il componente che interviene sulla proposta, oltre che esprimere valutazioni e giudizi, può sollevare una questione sospensiva concernente l’opportunità di soprassedere dal deliberare sulla proposta ovvero può, a sua volta, proporre emendamenti ovvero controproposte.

Al termine dell’intervento egli è tenuto a consegnare al Moderatore, il testo scritto contenente gli emendamenti ovvero la controproposta.

18) REPLICA DEL RELATORE – Al termine degli interventi il relatore ha diritto di replicare immediatamente o, a sua richiesta, dopo una sospensione della seduta per un tempo massimo, di 30 minuti la richiesta di sospensione dovrà essere approvata dall’Assemblea.

In sede di replica il relatore può ritirare la proposta ovvero modificarla, consegnando il relativo testo scritto al Moderatore.

19) DICHIARAZIONI DI VOTO – Dopo la replica del relatore ciascun componente che ne faccia richiesta al Moderatore per alzata di mano ha diritto di annunciare all’Assemblea il proprio voto con intervento orale da contenersi nel tempo massimo di due minuti e, alternativamente o cumulativamente, di allegare al verbale della seduta dichiarazione scritta contenente le motivazioni di voto.

Al termine degli annunci di voto il Moderatore dichiara aperta la votazione.

20) VOTAZIONI – Vengono poste in votazione, nell’ordine, le questione sospensive, gli emendamenti a partire da quelli più lontani sino a quelli più vicini alla proposta ed infine la proposta.

La controproposta viene messa ai voti solo se la proposta, eventualmente emendata non sia stata approvata.

21) MOZIONI D’ORDINE – Nel corso della seduta ogni componente può presentare mozioni sull’ordine del giorno o per il regolamento o per la priorità delle votazioni. Tali mozioni hanno la precedenza sulla questione principale.

Sulle mozioni d’ordine non potranno parlare che un oratore contro e uno a favore per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno.

Sulle mozioni d’ordine si pronuncia a maggioranza l’Assemblea.

CAPO III

Dei Gruppi di Lavoro e Delle Commissioni Speciali

22) COSTITUZIONE E COMPITI – Sono costituiti quattro Gruppi di lavoro permanenti con il compito di elaborare studi, proposte per iniziative legislative e di altra natura riguardanti le seguenti materie:

  • Professione forense

  • Ordinamento giudiziario

  • Giustizia civile, amministrativa e tributaria

  • Giustizia penale

23) COMPOSIZIONE – Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un coordinatore e da un segretario nominati dalla Giunta, nonche’ da un numero variabile di conponenti, membri dell’assemblea, nominati dalla Giunta su proposta del coordinatore.
Ai lavori del gruppo puo’ essere chiesta la partecipazione di elementi esterni all’assemblea, esperti nelle materie oggetto di studio.

24) FUNZIONAMENTO – Il coordinatore concorda con gli appartenenti al gruppo i programmi di lavoro che possono essere realizzati anche attraverso la formazione di sottogruppi.
Il gruppo di lavoro tiene interlocuzione costante con la Giunta, la quale ha facolta’ di chiedere, in ogni momento, un relazione sullo stato dell’attivita’.
La Giunta invita il coordinatore del gruppo a partecipare alla sedute nelle quali si discuta delle questioni oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro.

25)FINANZIAMENTO – A ciascun gruppo di lavoro è assegnato nel conto preventivo una disponibilità finanziaria annuale per lo svolgimento delle proprie attività.

26) COMMISSIONI SPECIALI – E in facoltà dell’Assemblea istituire Commissioni speciali per esaminare particolari questioni o problemi ovvero per la organizzazione di convegni o congressi, fissandone, di volta in volta la durata, le regole di composizione e funzionamento e la disponibilità finanziaria.

CAPO IV

Della Giunta Centrale

27) METODO COLLEGIALE La Giunta centrale assolve ai compiti di cui all’art. 10 dello Statuto con l’apporto di tutti i componenti e secondo il metodo della collegialità.

28) RELAZIONI ESTERNE Il Presidente è Il portavoce dell’Organismo Unitario nei riguardi dei pubblici poteri e dell’opinione pubblica anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

La funzione di portavoce può essere delegata dal Presidente ai Vice Presidenti o ai componenti della Giunta.

29) ORGANIZZAZIONE – Presso la Giunta centrale sono costituiti l’Ufficio di Segreteria e l’Ufficio di Tesoreria.

30) UFFICIO DI SEGRETERIA – L’Ufficio di Segreteria è composto dal Segretario e da altri 5 componenti eletti dalla Giunta, su proposta del Segretario tra i componenti dell’Assemblea ed ha il compito di organizzare e promuovere la comunicazione dell’Organismo Unitario con il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza e Assistenza Avvocati, con gli Ordini e le Associazioni forensi, e, all’esterno, con i pubblici poteri, nonché di organizzare un centro di raccolta di tutti i documenti di interesse dell’Avvocatura.

31) UFFICIO DI TESORERIA – L’Ufficio di Tesoreria è composto dal Tesoriere e da altri 3 membri eletti dalla Giunta su proposta del Tesoriere tra i componenti dell’Assemblea ed ha il compito di reperire le risorse finanziarie attraverso la riscossione delle quote di cui all’art.9 dello Statuto e la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento (interne ed esterne all’avvocatura) e di programmarne l’amministrazione e l’utilizzo secondo principi di stretta economicità, con la predisposizione di strumenti di verifica periodica (almeno trimestrale) dei flussi di entrata e di uscita.

Il Tesoriere dispone della firma del conto corrente intestato all’Organismo Unitario e provvede a tutti i pagamenti, in nome e per conto dell’Organismo stesso sulla base delle previsioni di spesa del conto preventivo approvato dall’Assemblea ovvero, in caso di spese straordinarie ed impreviste su autorizzazione o ratifica della Giunta da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea in sede di conto consuntivo.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, del tesoriere, e ricorrendo raggioni d’urgenza, alla girata dei titoli di credito, alle operazioni bancarie e ai pagamenti puo’ provvedere il segretario, il quale ne deve rendere conto nella prima riunione di giunta.

32) CONVOCAZIONE – La Giunta centrale è convocata dal Presidente (o, in caso di sua assenza o di impedimento, da uno dei Vice Presidenti) in via ordinaria almeno una volta al mese; in via straordinaria in qualsiasi momento, di iniziativa del Presidente o a richiesta congiunta di tre dei suoi componenti.

33) AVVISO DI CONVOCAZIONE – L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno nonché del giorno dell’ora e del luogo della seduta. Esso deve essere spedito via fax al numero di utenza indicato da ciascun membro della Giunta almeno 7 giorni prima della seduta o, ricorrendo ragioni di urgenza almeno 2 giorni prima.

34) SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI – La Giunta centrale è presieduta dal Presidente dell’Organismo Unitario o in sua assenza da uno dei Vice Presidenti.

E’ validamente costituita con la presenza di almeno 5 componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

35) VERBALIZZAZIONE – Di ogni seduta della Giunta centrale è compilato sintetico verbale a cura del Segretario (o, in caso di sua assenza da un componente designato dalla Giunta) che provvede a sottoscriverlo unitamente al Presidente.

Copia del verbale di ciascuna seduta viene inviato al componente dell’Assemblea che ne faccia richiesta.