REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI AD ASSUMERE LE DIFESE D’UFFICIO. RICHIESTA DI MODIFICA ART 11, COMMA 2, LETT. F.
La Giunta esecutiva dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, facendo proprie le considerazioni della Commissione Diritto Penale propone alla Assemblea dei delegati, riunita a Catania il giorno 4 Luglio 2015, che a maggioranza approva, il seguente documento programmatico.
L’OUA è consapevole che la nuova disciplina che regola la difesa d’ufficio è improntata a garantire la massima qualità professionale nell’esercizio di questa importante funzione, oltre che, la effettività, la continuità e competenza della difesa nell’arco di tutto il processo penale, pur tuttavia, ritiene che non si possa accettare che sul difensore di ufficio debbano ricadere tra i tanti oneri ai quali viene già sottoposto, anche quelli di ricerca di un sostituto processuale iscritto nelle medesime liste, in caso di impedimento personale, in totale contrasto con la normativa generale ex art 102 c.p.p.. Si ritiene che con ciò il difensore d’ufficio venga limitato nell’esercizio delle sue determinazioni e prerogative che devono sempre essere considerate paritarie con quelle analoghe di ogni altro legale di nomina fiduciaria, libero nella fattispecie, di poter nominare quale sostituto processuale qualunque altro avvocato senza per questo vincolarlo a limiti o a schemi predeterminati.
L’obbligo di rivolgersi nella ricerca di un sostituto processuale, solo a difensori iscritti nelle liste d’ufficio, penalizza il difensore, escludendolo di fatto dal potersi rivolgere ai propri praticanti di studio, sia pur nei limiti della competenza loro consentita, poiché esclusi per legge dalla possibilità di essere iscritti alle suddette liste d’ufficio, o nei confronti di colleghi con i quali sussistono rapporti di fiducia professionale pregressa e di approfondita conoscenza.
L’ulteriore conseguenza sarebbe che il difensore d’Ufficio sarebbe esposto alla richiesta da parte di legali non conosciuti ma regolarmente iscritti alle liste, di riconoscimenti di natura economica al legale delegante, facendo di fatto ricadere su quest’ ultimo ulteriori oneri ed anticipazioni di natura economica nell’ambito di una già difficile e complessa situazione di continuo impoverimento di cui soffre l’intera categoria dei difensori d’ufficio, già sottoposti da tempo, al taglio delle tariffe professionali, di cui alle ultime leggi che in materia si sono succedute nel tempo.
L’OUA pertanto, vista l’urgenza dovuta all’imminente entrata in vigore della normativa, propone di emendare l’ art. 11 comma 2 lettera F, del regolamento emanato dal CNF in forza del decreto legislativo del 31 gennaio 2015, n. 6 recante il “Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell’art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” ovvero, l’elisione della norma nella parte in cui si obbliga il difensore nominato d’ufficio in caso di impedimento personale a cercarsi e nominare altro difensore iscritto nel medesimo elenco, il quale si assuma in solido la responsabilità della difesa.
Acireale, 4 luglio 2015
Documento in allegato