RIFORME GIUSTIZIA: I nodi (La Stampa)

LA STAMPA

I nodi

La prescrizione
Un caso fin dai tempi della Cirielli voluta dal Pdl

La prescrizione come è oggi, risale al 2005, quando il centrodestra approvò la
cosiddetta legge ex Cirielli: il termine di prescrizione, cioè la cancellazione del processo, a qualsiasi punto si trovi, è equivalente alla pena massima per ciascun reato. C`è nel contempo un limite minimo temporale, che non può essere inferiore a 6 anni per i delitti e a 4 anni per le contravvenzioni, anche nel caso in cui per gli uni e le altre la pena prevista sia soltanto pecuniaria.
I termini della prescrizione sono però raddoppiati per taluni reati di particolare gravità o allarme sociale: incendio o disastro colposo, omicidio colposo aggravato o plurimo, nonché i reati di criminalità organizzata o con finalità di terrorismo.
La ratifica della Convenzione di Lanzarote, nel 2012, ha raddoppiato i termini
anche per i maltrattamenti contro familiari e conviventi; per i reati di violenza
sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenne e violenza
sessuale di gruppo. FRA. GRI.

I tempi
Le ipotesi di sospendere i termini dopo il primo grado

La riforma che fu licenziata dal governo, e che portava la
firma di Matteo Renzi e Andrea Orlando, prevedeva che dopo la sentenza di
condanna in primo grado il termine di prescrizione resta sospeso per un tempo non superiore a 2 anni; dopo la sentenza di condanna in appello, il termine di prescrizione resta sospeso fino alla pronuncia della sentenza definitiva e comunque per un tempo non superiore a 1 anno.
Ulteriori ipotesi di sospensione erano legate a richiesta di rogatoria
all`estero (termine massimo di sospensione pari a 6 mesi); a perizie di
particolare complessità (termine massimo di sospensione pari a 3 mesi);
alla presentazione di un`istanza di ricusazione del giudice.
In caso di assoluzione dell`imputato in secondo grado, i periodi di
sospensione di 2 anni (per il giudizio d`appello) e di l anno (per il giudizio di
Cassazione) sarebbero stati ricomputati nel calcolo del termine di prescrizione.

L`aggravio

L`inasprimento nei casi in cui il reato è la corruzione

La Camera, approvando un testo a cura di Donatella Ferranti, Pd, capogruppo
della commissione Giustizia, ha aggiunto al testo del governo un aggravio nei
termini di prescrizione limitatamente ai reati di corruzione. Perciò il ddl ora
all`esame del Senato, prevede un aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione per l`esercizio della funzione, corruzione
per un atto contrario ai doveri d`ufficio e corruzione in atti giudiziari.
C`è però da considerare che proprio quei tre reati di corruzione sono puniti
molto più severamente di prima: 6 anni per corruzione nell`esercizio
della funzione; 6 anni per la corruzione per un atto contrario ai doveri d`ufficio, infine da 6 a 12 anni per il reato di corruzione in atti
giudiziari. E se dal fatto, cioè la corruzione in atti giudiziari, deriva l`ingiusta
condanna di taluno alla reclusione superiore ai cinque anni, la pena per il
magistrato corrotto va da 8 a 20 anni.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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