RISARCIMENTI: Legge Pinto a maglie troppo strette (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Equa riparazione. Per La Consulta il processo inizia prima di avere la qualità di imputato

Legge Pinto a maglie troppo strette

 

 

MILANO. La Corte costituzionale (184/15, depositata ieri) boccia le legge Pinto sull’equa riparazione per l’eccessiva durata del procedimento. Sotto la lente del giudice costituzionale è finito il principio con cui la legge 89 del 2001 fissa il decorso del termine d’inizio nel processo penale, individuato nell’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato «ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari». Questo modo di declinare nella procedura nazionale il principio fissato dall’articolo 6 della Cedu, oltre a essere eccessivamente formale – scrive la Corte – pecca in realtà di coerenza, soprassedendo sugli effetti negativi che possono investire l’indagato (soggetto della tutela della Convenzione) ben prima dei due step indicati dalla legge italiana. In particolare la sentenza pone l’accento sui provvedimenti invasivi della libertà e dei diritti personali, a cominciare dall’adozione di una misura cautelare. Questa, nonostante il carattere destabilizzante per chi la riceve – insieme alla piena consapevolezza di essere al centro di un’inchiesta penale – fino a oggi non incideva ai fini del calcolo della ragionevole durata. La Consulta, investita del quesito dalla Corte d’appello di Firenze, amplia ulteriormente il raggio, includendo tra i momenti di inizio del decorso temporale qualsiasi atto dell’autorità giudiziaria che, in definitiva, si ripercuota significativamente sulla vita dell’indagato.

Respinto invece, per inammissibilità, un secondo quesito sui periodi di interruzione del calcolo collegati alla sospensione del processo. La Corte fiorentina suggeriva una distinzione in base al cui prodest della sospensione, riconoscendone gli effetti solo se posta nell’interesse dell’indagato/imputato. Per la Consulta però la formulazione troppo ampia del quesito, con proposta di declaratoria in senso indeterminato e inadeguato, rende la domanda – che forse ha un fondamento – inammissibile. Alessandro Galimberti

 

 

 

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