RISARCIMENTI: Risarcimenti anche per indagini preliminari troppo lente (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

 

 

 

La consulta sulla legge pinto. Gravi reati, Stop all’aumento di pena per recidiva obbligatoria

Risarcimenti anche per indagini preliminari troppo lente

Risarcimenti anche per le indagini preliminari lumaca: il termine massimo (decorso il quale scatta l’indennizzo per durata irragionevole del processo) non parte dalla data di l’assunzione della qualità di imputato, o dalla data in cui l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, ma parte dalla data in cui l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. È quanto disposto dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 depositata ieri 23 luglio 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, della legge Pinto (n. 89/2001).

Quest’ultima legge esclude l’indennizzo se giudizio non ha superato la durata di tre anni in primo grado, di due in secondo grado e di uno davanti alla Corte di cassazione, e comunque quella complessiva di sei anni. La tesi fatta propria dalla Consulta è che ai fini del computo della durata irragionevole del processo penale si deve considerare anche la fase delle indagini, perché non è giusto escluderle del tutto; ma non è neanche corretto includere le indagini nel loro completo svolgimento, perché sarebbe un vantaggio sproporzionato per l’imputato. La Consulta sceglie una via di mezzo: si contano le indagini, ma solo dalla data in cui l’autorità giudiziaria, con un suo atto mette al corrente l’interessato che ha un procedimento penale a carico. Anche la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha affermato che non è imposto di assumere in considerazione l’intera fase delle indagini, se esse non hanno comportato la comunicazione formale dell’accusa penale, o comunque il compimento di atti, da parte Si devono tenere fuori dal conteggio, dunque, le fasi durante le quali l’indagato è all’oscuro dell’iniziativa dell’autorità giudiziaria. Diverso è il caso in cui l’autorità giudiziaria compie atti, mediante i quali la persona è messa a conoscenza di un’indagine a suo carico. Avverte, conclusivamente la Corte che, incluso nel calcolo della durata del processo le indagini preliminari, nei limiti indicati, spetta comunque alla discrezionalità giudiziaria verificare se l’eventuale inosservanza dei termini di legge comporti o meno violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.

RECIDIVA

Stop all’aumento di pena per recidiva obbligatoria per gravi reati. È quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 185 depositata ieri 23 luglio 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 99, quinto comma, del codice penale. La norma stabilisce che nei casi di delitti indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale (mafia, terrorismo, armi e altri gravi reati), l’aumento della pena per il recidivo è obbligatorio.

La Corte boccia questo automatismo, derivante dal solo riscontro formale di una precedente condanna e dal fatto che il nuovo reato rientra nell’elenco dell’articolo 407 citato, senza, però, che il giudice sia tenuto ad accertare in concreto se il nuovo episodio delittuoso sia indicativo di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo. La norma spiega la sentenza introduce un automatismo sanzionatorio irragionevole, visto che l’elenco dell’articolo 407 comprende reati eterogenei. E non è possibile sostenere che la norma si fonda su una inammissibile presunzione assoluta di più accentuata colpevolezza e di maggiore pericolosità del reo.

 

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