ITALIA OGGI
Per la Cassazione il tentativo di reiscrizione è abuso del diritto
Abogados sotto la lente
No alla via spagnola con cancellazione in Italia
Abogado respinto se è già stato cancellato dall’albo degli avvocati in Italia. La condotta del legale che utilizza la «via spagnola» per iscriversi nuovamente all’Ordine, nella sezione degli avvocati stabiliti, dopo essere stato cancellato da un altro Consiglio territoriale, è sintomatica infatti dell’esistenza di un abuso del diritto. Lo affermano le sezioni unite della Cassazione (sentenza 15694/15) che in sede cautelare hanno confermato l’esecutorietà della pronuncia del Consiglio nazionale forense n. 14 del 2015, che aveva revocato l’iscrizione all’albo dell’abogado. Entrando nel dettaglio, l’avvocato in questione, iscritto all’ordine degli abogados, aveva richiesto l’iscrizione al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma, autocertificando l’assenza di carichi pendenti e sentenze di condanna. Acquisita informazione della pendenza di procedimenti penali nonché di una sentenza disciplinare comportante la cancellazione dall’albo, il Coa di Roma revocava l’iscrizione dell’abogado all’albo degli avvocati stabiliti. Decisione confermata poi dal Cnf con sentenza depositata il 10 marzo 2015, ritenendo che la richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti «non facesse venire meno la necessità che il professionista fosse in possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, prescritta dall’ordinamento forense anche per le sezioni speciali dell’albo degli avvocati». Secondo la Suprema corte, invece, osta all’accoglimento dell’istanza dell’abogado, «sotto il profilo del fumus boni iuris, il rilievo che l’iscrizione richiesta dal ricorrente all’albo degli avvocati stabiliti appare connotata da elementi che lasciano fondatamente ipotizzare la natura abusiva della richiesta». Tale condotta, ad avviso del collegio, appare «sintomatica dell’esistenza di un abuso del diritto». Infatti, precisa la Cassazione, se da un lato deve escludersi l’abusività della condotta del cittadino di uno stato membro che si rechi in un altro stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia poi ritorno nello stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita, dall’altro lato «non viene meno la possibilità di verificare se, attraverso tale percorso, il cittadino dello stato membro persegua la finalità di esercitare la professione di avvocato versando in condizioni oggettive e soggettive tali che al cittadino italiano precluderebbero comunque l’esercizio della professione stessa. D’altra parte», conclude la Suprema corte, «emerge evidente la consapevolezza, da parte dell’abogado ricorrente, della impossibilità di svolgere la professione di avvocato in Italia, se non attraverso un utilizzo improprio della normativa comunitaria e di quella nazionale di attuazione, volte a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica». Gabriele Ventura