SENTENZE: Appello, chi perde paga (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Per la Consulta non c’è disparità di trattamento con l’art. 181 cpc
Appello, chi perde paga
Legittimo il raddoppio del contributo unificato

Il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità, improcedibilità o rigetto integrale dell’appello, è legittimo. Non sussiste nessuna ingiustificata disparità di trattamento tra la norma impugnata (art. 13, comma 1-quater del dpr 115/2002, Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), che sanziona con il raddoppio del contributo l’ipotesi di improcedibilità dell’appello quando l’appellante, costituito in giudizio, non compaia alla prima udienza e a quella successiva ritualmente comunicata, e l’art. 181 del codice di procedura civile che, nell’ipotesi di mancata comparizione di nessuna delle parti alla prima e seconda udienza, prevede la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo senza però il raddoppio del contributo.
Si tratta infatti di «fattispecie non equiparabili», perché mettono a confronto «situazioni non omogenee». Così ha deciso la Corte costituzionale nella sentenza n. 120/2016 depositata ieri in cancelleria. La Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte d’appello di Firenze sulla norma del T.U. sulle spese di giustizia.
I giudici delle leggi hanno osservato come, nonostante l’elemento in comune della mancata comparizione, cui si correla sia l’improcedibilità di cui all’art. 348 cpc sia la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e 309 cpc, le due fattispecie siano molto diverse.
«Il regime del raddoppio del contributo unificato», sottolinea la Corte, «accomuna tutti i casi di esito negativo dell’appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all’appellante. In tale categoria rientra l’improcedibilità comminata dall’art. 348, secondo comma cpc ma non l’ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo».
In secondo luogo, prosegue la sentenza redatta dal giudice Aldo Carosi, «la norma censurata risponde alla ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Tale ratio non è ravvisabile nella fattispecie di cui all’art. 181 cod. proc. civ., la quale prescinde dalla unilaterale utilizzazione impropria del gravame, ma riguarda soltanto l’omologa condotta omissiva delle parti, con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi».
Infatti, la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza e a quella successiva costituisce «una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo». Disinteresse che, nota la Consulta, «emergendo dopo la costituzione delle parti in secondo grado, quando le stesse hanno già disvelato le rispettive tesi difensive e dopo l’eventuale adozione dei provvedimenti sull’esecuzione provvisoria della sentenza impugnata, e accomunandole nella condotta processuale, è verosimile espressione della comune decisione di non comparire e, non di rado, di coordinamento o accordo tra le parti stesse».
«Tali peculiarità rispetto alla fattispecie della mancata comparizione del solo appellante alla prima udienza», conclude la Corte, «impediscono di considerare alla stessa stregua la contemporanea mancata comparizione di tutte le parti del giudizio di appello, epilogo presumibilmente indice di una composizione stragiudiziale della controversia». Francesco Cerisano

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