IL SOLE 24 ORE
Processo. Niente cessazione della lite
Appello, la rinuncia dev’essere accettata
La rinuncia all’appello non estingue il processo tributario se non vi è espressa accettazione da parte dell’appellato. Altrimenti, il giudice deve comunque pronunciarsi sul mezzo di impugnazione e, se lo respinge, decidere sulle spese. Questo emerge dalla sentenza 39/2/2016 della Ct di II grado di Bolzano (presidente e relatore Ranzi), che ha applicato l’articolo 44 del Dlgs 546/1992. L’Agenzia aveva emesso avvisi di accertamento in relazione ad alcuni contratti di sale and lease back stipulati da una società con una banca. L’ufficio li considerava elusivi e aveva disconosciuto la deducibilità dei canoni ai fini delle imposte dirette e Irap, emettendo provvedimenti separati per diverse annualità. Per ogni annualità la società proponeva separatamente ricorso e ne scaturivano diversi giudizi. La società negava la natura elusiva dell’operazione e a conclusione del giudizio di primo grado otteneva l’annullamento dell’avviso di una prima annualità. L’Agenzia proponeva appello e poi ricorso per cassazione, ma la lite si chiudeva a favore del contribuente. Frattanto la società aveva impugnato l’avviso relativo a un’annualità successiva e anche tale ricorso era stato accolto dalla Ctp. L’Agenzia aveva impugnato anche questa sentenza, ma prima della discussione di questo appello la Cassazione si era pronunciata sull’annualità precedente, escludendo ancora il carattere elusivo dell’operazione. Nella sentenza 1715/2015, i giudici di legittimità ritenevano che il sale and lease back avesse ad oggetto un bene strumentale e servisse a estinguere debiti pregressi mediante l’acquisizione di nuova liquidità: due condizioni considerate convenienti nell’ambito di una valutazione connessa con il libero esercizio di un’attività economica da parte del contribuente. A questo punto, nel successivo appello da lei stessa introdotto, l’Agenzia prima della discussione rinunciava all’impugnazione chiedendo che fosse dichiarata l’estinzione del giudizio e che quindi le rispettive spese fossero lasciate a carico di ciascuna parte. Ma la società – che aveva vinto il giudizio di primo grado e che ora rivestiva la posizione di appellato – non ha accettato la rinuncia. La mancata accettazione ha impedito che operasse la causa di estinzione di cui all’articolo 44 del Dlgs 546 e la Ctr ha dovuto valutare l’impugnazione nel merito: così i giudici di Bolzano hanno respinto l’appello e hanno condannato l’ufficio a pagare le spese del giudizio di gravame.