ITALIA OGGI SETTE
Assegno divorzile, decide sproporzione tra i redditi
Lun.21 – Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è decisiva la sproporzione dei redditi fra le parti: lo ha ribadito il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 217/16, intervenendo sulla domanda di riconoscimento dell’assegno di divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970. A parere dei giudici della I sezione civile, nel caso di specie, a nulla rilevava il fatto che mancavano le prove che l’onerato, cancellato dall’albo degli avvocati, continuava a praticare la professione forense ed incassava in nero i canoni per la locazione di un immobile.
In base al dettato normativo, spiegano all’uopo i magistrati, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando, innanzitutto, l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che potrebbe essere presumibilmente portato avanti in caso di continuazione dello stesso, ovvero che potrebbe essere ragionevolmente rappresentato sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale; detto tenore di vita può infatti desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali ed andrebbe quantificato nella «misura necessaria in relazione alla situazione economica di ciascuna parte a rendere tendenzialmente possibile il suo mantenimento». Detto altrimenti, sarebbe proprio la nozione stessa di adeguatezza, continua a spiegare il collegio giudicante, a postulare un esame comparativo tra la situazione reddituale e patrimoniale attuale di colui che richiede l’assegno e quella della famiglia con la quale conviveva fino al momento della cessazione della vita in comune; esame comparativo che dovrebbe tener conto finanche dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato «anche se successivi alla cessazione della convivenza».
Così argomentando, persistendo la sproporzione tra i redditi delle parti, ha posto a carico dell’uomo l’obbligo di corrispondere una somma a titolo di assegno divorzile alla donna, cosa che era stato lo stesso ex coniuge ad ammettere, stante l’offerta del riconoscimento di un assegno una tantum, prima rifiutato. Adelaide Caravaglios