IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Il Tar Piemonte ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione
Attività sospesa, decide il giudice ordinario
Il ricorso contro la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’ispettore rientra nella competenza del Tribunale ordinario e non di quello amministrativo.
La decisione in questi termini è stata adottata dal Tar Piemonte con la sentenza 1164/2016, il quale ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione al giudice amministrativo di un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per l’impiego di personale “in nero”, in base all’articolo 14 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
I fatti si riferiscono alle risultanze di un provvedimento dello scorso maggio, con il quale gli ispettori del lavoro di quella regione hanno contestato al ricorrente l’impiego di personale assunto non regolarmente. Accertati i presupposti di cui all’articolo 14 (personale irregolare superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo al momento dell’ispezione), gli ispettori hanno ordinato la sospensione dell’attività. In particolare il ricorrente si avvaleva di un certo numero di lavoratori in qualità di procacciatori d’affari remunerati a provvigione e su fattura.
Data per scontata la legittimità del provvedimento adottato dall’ispettore anche alla luce della circolare 47/2009, che si sofferma sul caso di occupazione di lavoratori con ritenuta d’acconto, il Tar ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
A motivo della decisione è stato considerato che il provvedimento di sospensione incide direttamente sull’attività lavorativa svolta dal ricorrente la quale, che si qualifichi come attività imprenditoriale o meno, è esplicazione di un diritto costituzionalmente rilevante che, peraltro, non è soggetto a particolari autorizzazioni per cui la posizione vantata dal ricorrente non potrà mai assurgere ad un interesse legittimo.
Tutto ciò è confermato anche dalla constatazione che dal provvedimento di sospensione non emerge una posizione di interesse legittimo, atteso che esso non viene emesso nell’esercizio di una attività discrezionale amministrativa. Infatti, il potere di sospensione dell’ispettore si innesta solo dopo che sia stata accertata la sussistenza di una attività imprenditoriale e la presenza di lavoratori irregolari nella percentuale in misura superiore al 20% degli addetti, accertamenti questi che hanno una rilevanza giuridica e non una discrezionalità amministrativa.
Da considerare infine, secondo la sentenza, che il provvedimento di sospensione costituisce una tipologia di sanzione per sollecitare il datore di lavoro a regolarizzare la posizione dei lavoratori dipendenti “in nero”; e la materia delle sanzioni, proprio per la loro idoneità intrinseca ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, è da ritenersi attratta dal giudice amministrativo solo in casi particolari; tra questi certamente non è dato annoverare quella sulla tutela del lavoro.
È evidente che l’ultima parola sulla questione spetta al ministero del Lavoro che dovrà valutare se sussistono valide ragioni per indirizzare in tal senso l’attività ispettiva e la modulistica in atto. Luigi Caiazza Roberto Caiazza