SENTENZE: Cani e gatti, condomini aperti (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Una sentenza del tribunale di Cagliari chiarisce la portata della legge n. 220/2012
Cani e gatti, condomini aperti
Nulli i divieti contenuti nei regolamenti, anche originari

Animali domestici sempre ammessi in condominio. Deve infatti ritenersi nullo l’eventuale divieto contenuto nel regolamento condominiale e questo non solo quando quest’ultimo sia stato approvato a maggioranza in assemblea, ma anche laddove si tratti di un regolamento originario, di natura cosiddetta contrattuale.
Questa la decisione contenuta in una recente sentenza del tribunale di Cagliari, depositata in cancelleria lo scorso 22 luglio 2016. Le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice sardo in merito alla portata applicativa del nuovo art. 1138 del codice civile, siccome modificato dalla legge n. 220/2012, appaiono infatti nuove se confrontate con quanto ritenuto dalla maggior parte dei commentatori della riforma del condominio.
Il caso concreto. Nella specie un condomino proprietario di un cane di piccola taglia si era rivolto al tribunale di Cagliari per impugnare il regolamento, chiedendo che venisse accertata la nullità della disposizione contenente il divieto di tenere animali domestici nel condominio. La domanda traeva spunto dalla modifica dell’art. 1138 c.c. a opera della legge di riforma del condominio, a mente della quale le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici. L’amministratore, nel costituirsi in giudizio nell’interesse del condominio, aveva però allegato la natura contrattuale del regolamento, essendo stato lo stesso predisposto dall’originario costruttore dell’edificio condominiale e richiamato nei singoli atti di acquisto delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, con conseguente infondatezza della domanda. Il tribunale ha tuttavia accolto il ricorso presentato dal condomino ex art. 702-bis c.p.c., ritenendo che la disposizione impugnata fosse da ritenersi invalida per violazione di legge, anzi addirittura nulla per contrasto con la norma contenente principi di ordine pubblico.
Il divieto di tenere animali in condominio. Prima della riforma del 2012 si riteneva generalmente che un divieto siffatto potesse essere contenuto soltanto in un regolamento cosiddetto contrattuale, ossia originariamente predisposto dal costruttore dell’edificio e accettato nei vari atti di acquisto o, comunque, accettato espressamente da tutti i comproprietari, in quanto una tale limitazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei singoli condomini non avrebbe potuto essere introdotta dalla semplice maggioranza di essi. Su questa posizione si era attestata anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, evidenziando la conseguente invalidità di simili divieti contenuti in regolamenti cosiddetti assembleari, ossia approvati dai condomini a maggioranza nel corso delle periodiche riunioni condominiali. Si evidenziava, in ogni caso, come una questione del tutto diversa fosse quella della responsabilità del padrone per gli eventuali danni procurati dall’animale nei confronti degli altri condomini, vuoi per il disturbo della quiete che per questioni igieniche.
Il nuovo art. 1138, ultimo comma, del codice civile. Come detto, con la legge n. 220/2012 di riforma del condominio è stato introdotto un nuovo ultimo comma all’art. 1138 c.c. il quale, come parimenti evidenziato, prevede che il regolamento non possa vietare di tenere animali domestici nelle unità immobiliari di proprietà esclusiva. Per tutta una serie di motivi, però, la maggior parte dei commentatori ha fino a oggi ritenuto che questa novità (valutata in realtà come conferma dello status quo) valesse soltanto per i regolamenti cosiddetti assembleari e non sovvertisse il principio cui era pervenuta la giurisprudenza in precedenza richiamata, vale a dire l’impossibilità di imporre a maggioranza validi divieti che comportassero una limitazione delle facoltà comprese nel diritto di proprietà. La conclusione di cui sopra è stata sostenuta sia alla luce di un’interpretazione sistematica della norma (l’art. 1138 c.c. si occupa di disciplinare il regolamento approvato in assemblea) sia in ragione del tradizionale principio di diritto appena richiamato (nella maggior parte dei casi la riforma del 2012 ha infatti tradotto in disposizioni di legge le conclusioni alle quali era pervenuta la più recente giurisprudenza di legittimità). Non è mancato, però, chi ha al contrario evidenziato la valorizzazione operata oggigiorno a livello normativo interno e comunitario del rapporto uomo-animale, inferendo da ciò la necessità di interpretare la novella legislativa in maniera più ampia ed evoluta.
La decisione del tribunale di Cagliari. Ed è proprio quest’ultimo lo spirito che sembra avere mosso il giudice sardo all’innovativa interpretazione dell’ultimo comma del novellato art. 1138 c.c.
Il tribunale, infatti, nell’accogliere il ricorso introduttivo del condomino proprietario dell’animale domestico, ha ritenuto che l’impugnata disposizione regolamentare fosse affetta da «nullità sopravvenuta», conseguente all’introduzione della menzionata novità normativa, essendo quest’ultima «applicabile ( ) a tutte le disposizioni con essa contrastanti, indipendentemente dalla natura dell’atto che le contiene, regolamento contrattuale ovvero assembleare, e indipendentemente dal momento dell’introduzione di quest’ultimo, prima o dopo la novella del 2012». Sempre secondo il giudice di primo grado, detto divieto è da considerarsi addirittura nullo, in quanto contrario ai principi di ordine pubblico «ravvisabili, per un verso, nell’essersi indirettamente consolidata, nel diritto vivente e a livello di legislazione nazionale, la necessità di valorizzare il rapporto uomo-animale e, per altro verso, nell’affermazione di quest’ultimo principio anche a livello europeo».
E, invero, non mancano nel panorama normativo interno e comunitario le disposizioni che in questi ultimi anni hanno migliorato la tutela giuridica degli animali. La legge quadro n. 281/91 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo aveva per esempio condannato gli atti di crudeltà, i maltrattamenti e l’abbandono degli animali, mentre la più recente legge n. 189/2004 ha introdotto i reati di uccisione e maltrattamento degli animali di cui agli artt. 544-bis e ss. del codice penale. Successivamente le modifiche al Codice della strada e il relativo decreto ministeriale di attuazione n. 217/2012 hanno disposto l’obbligo di fermarsi a soccorrere l’animale eventualmente ferito in caso di incidente. A livello europeo si possono invece ricordare la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987 e l’art. 13 del Trattato Ue, il quale stabilisce che l’Unione e gli stati membri devono tenere conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.
Secondo il giudice sardo, quindi, la norma introdotta all’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. sarebbe espressione di principi già operanti nel diritto vivente, frutto dell’evoluzione del comune sentire in ordine al rapporto uomo-animale e da considerarsi compresi nei più generali diritti inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione. Per questo motivo la nuova disposizione deve essere interpretata come espressione di principi di ordine pubblico, con conseguente applicabilità a tutte le tipologie di regolamento condominiale, a prescindere quindi dall’approvazione all’unanimità o a maggioranza del relativo divieto, e anche a quelli precedenti l’entrata in vigore della legge n. 220/2012.
In particolare, il tribunale di Cagliari, prendendo ulteriormente posizione sulla contraria opinione per la quale la predetta disposizione riguarderebbe i soli regolamenti cosiddetti assembleari, ha evidenziato come, seppure sia innegabile che i commi dell’art. 1138 c.c. che precedono quello aggiunto dal legislatore della riforma riguardino soltanto quest’ultima tipologia di atto, sia la rubrica della norma sia il predetto ultimo comma parlino, genericamente, di «regolamento», consentendo quindi di ritenere che il citato articolo del codice civile sia, per così dire, un contenitore atto a recepire disposizioni su entrambe le possibili forme di regolamento. Viene inoltre fatto notare come le conseguenze della violazione di tale divieto siano specificamente previste dall’art. 155 disp. att. c.c., a mente del quale «cessano di avere effetto le disposizioni del regolamento di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice» (seppure detta norma si riferisse a quello che era l’ultimo comma della disposizione in esame prima della riforma del 2012, essendo probabile che il legislatore non abbia aggiornato il riferimento per un difetto di coordinamento sistematico del testo di legge). Secondo il tribunale di Cagliari, a ogni modo, questa sarebbe la miglior prova della tesi della nullità della disposizione regolamentare contenente siffatto divieto, «costituendo l’inefficacia mera conseguenza di un’invalidità e non invalidità essa stessa». Gianfranco Di Rago

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