SENTENZE: Carcere preventivo motivato (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Napoli. Va annullata l’ordinanza che non valuta in maniera autonoma la richiesta

Carcere preventivo motivato

 

Milano. Va scarcerato l’imputato se il Gip si è appiattito sulle motivazioni del pubblico ministero. È questa una delle conseguenze della legge di riforma della custodia cautelare, entrata in vigore da pochi mesi (lo scorso 8 maggio). Lo sottolinea il tribunale di Napoli, nella veste di giudice del riesame, con ordinanza del 19 maggio. Il tribunale, dando per scontata un’applicazione retroattiva della nuova legge n. 47 del 2015 (l’ordinanza che disponeva la cacerazione preventiva nei confronti di due imputati era del 18 marzo), ritiene di dovere verificare la “tenuta” della misura alla luce delle novità della riforma.
E una delle principali riguarda proprio l’arricchimento dei motivi che stanno alla base della decisione del giudice: si prevede infatti che l’ordinanza cautelare deve contenere non solo «l’esposizione», ma anche «l’autonoma valutazione» degli elementi chiave (esigenze cautelari, indizi, irrilevanza delle argomentazioni difensive).

In aggiunta, la riforma, che muove da una realtà carceraria che vede ancora un gran numero di persone detenute in attesa di giudizio, stringe le maglie anche sul potere integrativo che non può essere esercitato in tutti i casi in cui «la motivazione manca». In questo senso, avverte il tribunale di Napoli, «trova, quindi, oggi, un’esplicita conferma, nel codice, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il Tribunale del riesame deve annullare il provvedimento cautelare nell’ipotesi di motivazione mancante (in senso grafico), alla quale sembra doversi continuare a equiparare quella in cui la motivazione è meramente apparente». Una situazione quest’ultima che si può riscontrare quando le argomentazioni sono in realtà solo apparenti e si risolvono in semplici clausole di stile o proposizioni ad alto tasso assertivo e basse motivazioni.

Il dovere di annullare l’ordinanza presa scatta poi, senza potere procedere a integrazioni, quando è assente una valutazione puntuale dei punti chiave, come nel caso di motivazioni del tutto allineate a quelle del pubblico ministero, senza il minimo sforzo critico. Insomma, no al “copia e incolla”, quando il Gip recepisce in maniera del tutto acritica quanto sostenuto dalla pubblica accusa sulla gravità degli indizi a carico.

E, nel caso esaminato, l’ordinanza si limita a ripetere «pedissequamente» il contenuto della richiesta del Pm, riproducendone anche la stessa struttura grafica e la ripartizione in capitoli e paragrafi, utilizzando le medesime parole senza nessuna ulteriore aggiunta, commento, osservazione da parte del giudice delle indagini preliminari. Nessuna rielaborazione quindi. A partire proprio dalle esigenze cautelari, punto questo su cui a lungo avevano invece insistito le difese.

Così il tribunale del riesame non può che prendere atto della preclusione normativa che è stata introdotta dalla legge di riforma che, nel ridisegnare i poteri dello stesso tribunale nei casi di carenza di motivazioni, impedisce di procedere a “rimettere in piedi” con una nuova e inedita valutazione gli elementi alla base della carcerazione preventiva. Inevitabile allora l’annullamento dell’ordinanza. Tanto più se si tiene presente quanto sostenuto dalla relazione dell’Ufficio del massimario della Cassazione, che ritiene vada annullata l’ordinanza emessa dal tribunale del riesame a integrazione di un’ordinanza carente di autonoma valutazione sulla gravità degli indizi o sulle esigenze cautelari. Giovanni Negri

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