SENTENZE: Chi accoglie i figli non paga altre spese (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Roma. Il genitore «collocatario» non deve altro all’ex coniuge per la prole
Chi accoglie i figli non paga altre spese
Niente assegno perequativo motivato da differenze reddituali

Gli oneri di mantenimento diretto a carico del genitore “allocatario” (collocatario) della prole comprendono l’assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre il vitto e l’alloggio. E pertanto, non è accettabile la richiesta del genitore non collocatario di ottenere un assegno perequativo per i figli solo per il fatto di essere in presenza di una differenza reddituale.
Il caso sottoposto ai giudici della Capitale – assolutamente pacifico in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta da entrambi e concessa per non aver eccepito nulla di ostativo in tema – è rilevante perché la modalità di affido e di dimora della prole comune e sopratutto, la misura della contribuzione di uno dei genitori nella mani dell’altro, per il mantenimento del figlio, costituiscono il più polemico terreno di scontro.
Il Tribunale, affrontando la regolamentazione dell’esercizio in concreto della rispettiva responsabilità genitoriale, prende atto dell’accordo, nel frattempo maturato, circa la “allocazione prevalente” della figlia nella casa del padre.
Sempre il Tribunale, rileva come questa scelta fosse da ascrivere alla maggiore disponibilità di tempo che la realtà paterna poteva offrire alla minore, rispetto alle attenzioni materne, in parte assorbite dall’attività professionale della donna, che interessavano anche una parte dei fine settimana del mese.
Degno di nota, rispetto alle disponibilità genitoriali verso la figlia è, poi, il rilievo ricordato in sentenza, all’esito dell’audizione della piccola, giusto il quale «sintomatica è la circostanza che la minore sia stata accompagnata dal ginecologo contattato dal padre, a causa di un problema fisiologico presumibilmente legato allo sviluppo, dalla nonna paterna, dalla nuova compagna del padre e solo una volta dalla madre».
Premessa quindi la “allocazione” presso la casa del padre, non di meno la madre aveva precisato la propria domanda, insistendo affinché le venisse riconosciuto un «assegno di mantenimento per la figlia» stante le diverse condizioni finanziarie dei due genitori.
Nel giudicare in merito alla fondatezza di questa domanda, il Tribunale si è dovuto soffermare sull’analisi dei due diversi assetti economico-patrimoniali dei genitori, osservando in merito come l’accertata superiorità economica paterna, venisse per altro assorbita dal fatto della richiesta, del padre, di provvedere lui direttamente a tutte le spese per la figlia sia quelle ordinarie che quelle straordinarie, senza chiedere all’altro genitore alcun contributo.
Tale assunto parametrato poi con la “non credibilità” dei dati reddituali materni e con l’effettiva permanenza della figlia nella dimora materna, addirittura inferiore nel tempo, rispetto all’alternanza dei fine settimana richiesti, ha convinto il Collegio a rigettare in toto la domanda di un contributo per il tempo della permanenza della figlia con il genitore non allocatario.
E tutto ciò, premesso che «il collocamento prevalente della prole presso un genitore comporta nell’ambito del mantenimento diretto l’assunzione di una serie di spese che vanno ben oltre quelle di vitto e di alloggio, comprendendo per ciò solo quanto attiene non solo l’acquisto di beni durevoli (quali l’abbigliamento, i libri scolastici, il materiale di cancelleria, i prodotti per l’igiene), ma altresì una serie di voci accessorie che vanno dai costi di trasporto ai trattamenti estetici, dalla “paghetta” a tutte le esigenze della vita di relazione della figlia, quali feste, cinema, regali che solo il genitore convivente è chiamato a soddisfare». Giorgio Vaccaro

Foto del profilo di Andrea Gentile

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