IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Verona. Spetta all’avvocato fornire la prova di aver spiegato all’assistito la complessità del caso
Cliente informato se il processo è difficile
Spetta all’avvocato che reclama il pagamento della parcella, provare, ove il cliente lamenti di non essere stato informato sulla strategia e sui rischi processuali, di averlo, invece, messo al corrente della complessità del processo. Lo afferma il Tribunale di Verona con sentenza del 26 gennaio 2016. Apre la vicenda, la decisione di un legale di citare in giudizio una sua cliente, per ottenere il compenso dovutogli per una serie di serie di attività di assistenza difensiva giudiziale, svolte in suo favore nell’arco di circa tre anni. La donna, però, si oppone: l’avvocato, precisa, non aveva tenuto conto degli acconti ricevuti in contanti e, comunque, era responsabile per gli esiti negativi con cui si erano conclusi diversi giudizi. Non solo. Egli non l’aveva mai informata (né all’atto del conferimento dell’incarico, né durante il suo svolgimento) delle scelte processuali e degli ostacoli da affrontare.
Il Tribunale concorda: non c’ era prova che l’avvocato avesse informato la signora delle tattiche seguite nei diversi giudizi, o delle loro criticità.
Nel sostenerlo, il giudice si sofferma sulla rilevanza e sul contenuto dell’obbligo imposto al legale, tornando a ribadire (come con sentenza 1347/13) come l’esigenza informativa nella fase precontrattuale del rapporto col cliente, sia tesa a conseguirne un consenso realmente informato, in adesione ai principi di correttezza e diligenza (articoli 1175 e 1176 del Codice civile).
Si annoti, poi, quanto previsto dall’articolo 9 comma 4, del Decreto legge 1/12, per il quale il professionista, prima di assumere l’incarico, deve «rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico».
Del resto, la valutazione sulla sua inadempienza, è consequenziale all’indagine sulla violazione del dovere di diligenza, comprensivo dei doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione che il legale deve osservare, anche “sconsigliandolo”, se occorre, dall’intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile una soluzione positiva o probabile un esito sfavorevole o dannoso (Cassazione 16023/02).
Avvocato responsabile, anche ove – puntualizza il Tribunale di Verona (4/7/14) – non abbia individuato tutti gli aspetti utili per una corretta ed esauriente consulenza, informando il patrocinato con espressioni tecniche per lui incomprensibili, così inducendolo a strategie dannose. Tuttavia, nella vicenda esaminata, la dinamica dei fatti non si era potuta neanche accertare, non avendo l’avvocato provato in alcun modo l’adempimento ai propri doveri informativi.
Negato, per questo motivo, anche il diritto al compenso per gli incarichi svolti senza previa informativa al cliente. Selene Pascasi