IL SOLE 24 ORE
Versamenti. Occorre che i tributi non siano stati pagati per la negligenza di un terzo e per un fatto denunciato all’autorità giudiziaria
Colpa del professionista, salvo il contribuente
Lun.20 – Il contribuente non è responsabile dell’omesso pagamento dei tributi quando il fatto è imputabile al professionista incaricato di curare gli adempimenti fiscali. In questo caso, l’amministrazione può recuperare gli importi non versati ma non può applicare alcuna sanzione. È quanto emerge dalla sentenza 1829/21/2016 della Ctr Lazio (presidente Filocamo, relatore Modica de Mohac) depositata lo scorso 7 aprile.
Il caso parte da un accertamento del marzo del 2011 della Guardia di Finanza ed è relativo a una società che, negli anni 2005 e 2006, aveva ceduto merci senza poi presentare le dichiarazione fiscali per versare le imposte. L’agenzia delle Entrate aveva quindi emesso due avvisi di accertamento, con cui aveva liquidato gli importi non pagati e irrogato sanzioni pecuniarie per 46mila euro.
Contro gli avvisi la società aveva presentato istanza di accertamento con adesione, sostenendo che le omissioni si dovevano addebitare alla persona che avrebbe dovuto provvedere alle formalità previste dalle leggi fiscali; aveva quindi chiesto la revoca delle sanzioni per mancanza di colpa dei propri soci. Ma l’amministrazione aveva respinto le richieste. Così la società aveva impugnato gli avvisi alla Ctp, che aveva respinto la domanda di annullamento delle sanzioni. Secondo i giudici di primo grado, il fatto che i soci avessero incaricato un professionista non li esimeva dall’obbligo di controllarne l’operato, sicché non si applicava l’esimente prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 472/97, per cui il contribuente non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
La società ha proposto appello, sostenendo che la Ctp aveva errato nel non applicare la causa di non punibilità perché il professionista aveva omesso i versamenti per sua negligenza; inoltre, lo stesso professionista era stato denunciato quando i soci ne avevano scoperto la condotta omissiva.
Nell’accogliere l’impugnazione, la Ctr ha affermato che nel caso in esame si sono realizzati entrambi i presupposti richiesti dal Dlgs 472/97: il mancato versamento era dipeso dalla «condotta negligente (se non anche artificiosa) del professionista»; e il fatto del terzo era stato denunciato alla magistratura.
Né i contribuenti si possono ritenere responsabili di non aver verificato se l’incaricato avesse adempiuto ai propri obblighi. Questa impostazione «appare fondata – afferma la Ctr laziale – su un eccessivo rigorismo formale», che non tiene conto del principio della tutela dell’affidamento incolpevole e dell’obbligo del professionista di adempiere ai propri obblighi «con una diligenza superiore a quella media». Altrimenti, a qualsiasi soggetto delegante «potrebbe sempre (e cioè in qualunque situazione o condizione) essere attribuita la colpa per l’altrui negligenza». E la «culpa in vigilando finirebbe per divenire – prosegue la motivazione – una sorta di grimaldello per introdurre surrettiziamente forme atipiche di responsabilità obiettiva non contemplate dall’ordinamento».
Peraltro, se prevalesse la tesi per cui all’incaricato negligente non si può attribuire in via esclusiva la responsabilità per il mancato pagamento del tributo, «resterebbe oscuro» l’ambito di applicazione della norma che prevede l’esimente. Per queste ragioni, la Ctr annulla gli avvisi nelle parti in cui applicano le sanzioni amministrative. Antonino Porracciolo