IL SOLE 24 ORE
Corte d’appello di Bari. Se si occulta l’attivo la domanda va respinta a prescindere dall’apertura del fallimento
Concordato, la frode vieta l’omologa
No all’omologazione del concordato, se il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo. È la conclusione a cui è giunta la Corte d’appello di Bari, in un decreto del 12 maggio scorso, che estende all’omologazione le cause che l’articolo 173 della legge fallimentare (Rd 267/1942) stabilisce per la revoca dell’ammissione al concordato.
Con decreto dell’ottobre 2015, il giudice di primo grado aveva omologato il concordato preventivo proposto da una Srl. Contro il provvedimento ha presentato reclamo una creditrice, sostenendo che la Srl aveva sottratto in modo fraudolento alcune merci; secondo la reclamante, infatti, tali merci erano state vendute in nero, mentre la debitrice aveva dichiarato che si erano distrutte in un incendio dei locali aziendali. Il Tribunale aveva affermato che, ai fini dell’omologazione, possono essere rilevanti anche condotte fraudolente precedenti al deposito della domanda di concordato, ma solo se si tratta di comportamenti che possono sviare il giudizio dei creditori. E poiché al momento della domanda di concordato il magazzino non faceva parte del patrimonio della Srl, il Tribunale aveva ritenuto che non sussistesse il pericolo di sviamento dei creditori.
Nell’accogliere il reclamo, la Corte afferma, innanzitutto, che l’accertamento di atti di occultamento o di dissimulazione dell’attivo «determina la revoca dell’ammissione al concordato, a norma dell’articolo 173 legge fallimentare, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell’accertamento». Inoltre – prosegue il decreto, citando la sentenza 10778/2014 della Cassazione -, il Tribunale deve verificare che le condizioni di ammissibilità della procedura già accertate nella fase iniziale, e quindi anche l’assenza di atti o fatti di frode, persistano sino al momento dell’omologazione; e se questa prima verifica è positiva, il giudice deve quindi controllare se la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole e adeguata informazione. Di conseguenza – così conclude il giudice d’appello -, «a fronte di atti o di fatti rilevanti ai fini previsti dall’articolo 173 legge fallimentare, il tribunale deve respingere la domanda di omologazione nonostante la mancata apertura del relativo procedimento».
Nel caso in esame, la Corte rileva che la Srl aveva avviato «con estrema lentezza» la procedura di indennizzo del danno dovuto all’incendio. Peraltro, i carabinieri non avevano rinvenuto nulla di utile alle indagini; inoltre, i vigili del fuoco, intervenuti sui luoghi con un solo mezzo, erano riusciti a spegnere l’incendio in 20 minuti. Infine, tali organi non avevano effettuato alcuna segnalazione alla procura della Repubblica, come avrebbero dovuto se il fuoco avesse avuto il carattere dell’incendio in senso penalistico.
Da questi elementi si può desumere, secondo i giudici baresi, che il danno era stato di minima entità, e soprattutto che non c’era stata alcuna distruzione (né una «seria decurtazione») delle giacenze di magazzino.
Per questi motivi, la Corte respinge la richiesta di concordato e condanna la Srl al pagamento di 13mila euro per spese del doppio grado di giudizio.
Antonino Porracciolo