SENTENZE: Concordato, plusvalenze senza Irap (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Attività produttive. La risposta delle Entrate a un interpello di una società di capitali sulle sopravvenienze legate alla falcidia dei debiti
Concordato, plusvalenze senza Irap
Non si applica il principio di correlazione che rende tassabili le rettifiche precedenti

Le sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria non sono tassabili ai fini Irap in quanto non si applica il principio della correlazione. È il principio emerso in risposta all’interpello n. 904-211/2016 proposto da una società di capitali ammessa a concordato preventivo omologato dal Tribunale di Milano.
I dubbi sul trattamento dei componenti straordinari di reddito nascevano dalle modifiche apportate al decreto istitutivo dell’Irap dalla legge 244/2007: la rilevanza dei componenti positivi e negativi non è più influenzata dalle variazioni fiscali apportate ai fini Ires, ma segue il principio di derivazione delle voci rilevanti del conto economico. Quindi, nel determinare il valore della produzione, assumono rilievo non soltanto le componenti ordinarie, ma anche quelle straordinarie correlate, scollegando dalle variazioni ai fini Ires, e quindi anche le sopravvenienze attive da falcidia concordataria.
Il calcolo della base imponibile Irap delle società di capitali è dato dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs 446 del 1997 (si veda la scheda sulla destra), in base al quale la società istante chiedeva il corretto trattamento Irap per le plusvalenze da riparto finale dei creditori pari alla differenza tra i crediti ammessi al concorso e le percentuali che saranno pagate alla chiusura delle operazioni di liquidazione.
L’istante richiamava una pronuncia della direzione centrale Normativa, in risposta a un’istanza di interpello che escludeva dalla base imponibile Irap le plusvalenze classificabili nella voce E 20 «Proventi straordinari» del conto economico e applicava, per analogia, tale norma al caso, in riferimento alle sopravvenienze attive derivanti dalla falcidia concordataria dei debiti verso i creditori.
L’amministrazione nella motivazione rimanda alla verifica della corretta applicazione dei princìpi contabili nazionali in riferimento all’accertamento dei componenti positivi e negativi del valore della produzione.
Sulla verifica della corretta applicazione dei princìpi viene richiamato l’Oic n. 6, concernente il trattamento contabile degli effetti prodotti dalle operazioni di ristrutturazione del debito.
Il suddetto principio stabilisce che «nel caso in cui la ristrutturazione del debito preveda la rinuncia del creditore ad un ammontare del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati ma non ancora pagati, il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi straordinari del conto economico pari alla riduzione del capitale da rimborsare e/o degli interessi maturati e non ancora pagati. In contropartita, il debitore dovrà rilevare una riduzione di pari importo del valore contabile del debito iscritto tra le passività», classificando nella voce E 20 «Proventi straordinari».
Proventi (le sopravvenienze) che, ad avviso dell’ufficio, non concorrono alla formazione della base imponibile Irap, in quanto non trova applicazione il principio di correlazione contenuto nel decreto Irap.
Principio che rende tassabili i componenti reddituali straordinari che rettificano proventi e oneri che hanno già inciso sulla formazione della base imponibile Irap in esercizi precedenti.
Nel caso in esame, l’amministrazione conclude sottolineando invece che la sua applicazione viene esclusa quando, come nella procedura di concordato, i componenti di reddito derivano dalla rettifica di un credito o di un debito conseguente ad una valutazione riguardante l’aspetto meramente finanziario della capacità di adempiere all’obbligazione. Giuseppe Acciaro

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