SENTENZE: Concordato: sì al taglio delle ritenute (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Procedure concorsuali. Il Tribunale di Rovigo ammette la falcidia del debito a patto che non si sia utilizzata la transazione fiscale

Concordato: sì al taglio delle ritenute

 

 

 

Lun.13 – L’obbligo dell’integrale pagamento delle ritenute operate e non versate vige esclusivamente in sede di transazione fiscale, per cui questo credito può essere oggetto di falcidia in un concordato preventivo che non faccia ricorso alla transazione fiscale. È l’inedito principio affermato dal Tribunale di Rovigo del 26 maggio 2015 (presidente D’Amico, estensore Martinelli) chiamato ad omologare un concordato preventivo presentato da una società di capitali che prevedeva il pagamento non integrale dei debiti privilegiati e tra essi anche dei debiti erariali per ritenute operate e non versate.Una proposta già regolarmente approvata dalla comunità dei creditori ai quali offriva l’integrale pagamento delle spese di procedura e dei creditori prededucibili, nonché dell’Iva dovuta all’Erario ed il pagamento parziale nella misura del 2,35% dei creditori privilegiati (tra i quali le ritenute) e dei creditori chirografari.

Secondo il collegio, il sindacato giudiziale in sede di omologa deve concentrarsi anche sulla verifica dell’assenza di circostanze che possano inficiare la concreta fattibilità del piano concordatario.

I vizi genetici

Circostanze costituite da ipotesi di vizio genetico della causa del concordato ovvero di colpevole difetto informativo, riscontrabili nel caso in cui siano state fornite ai creditori informazioni non veritiere e trasparenti sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario.

Il collegio prende le mosse dagli insegnamenti della Cassazione riportati nelle sentenze gemelle del 4 novembre 2011 (22931 e 22932) dove è stato affermato il principio della possibilità di omologazione del concordato preventivo contenente la falcidia di crediti tributari anche se non sia stato preventivamente attivato l’iter di transazione fiscale. In tal caso – sempre secondo la Suprema corte – l’eventuale voto contrario del fisco non impedisce l’approvazione della proposta da parte della maggioranza dei creditori.

Trattamento del credito Iva

Il collegio richiama quindi anche gli ulteriori insegnamenti sempre di legittimità (Cassazione 30 aprile 2014, n.9541) che attribuiscono alla norma che esclude la falcidia concordataria sul capitale dell’Iva (articolo 182 ter 1 comma della legge fallimentare) natura eccezionale e attribuisce al credito Iva un trattamento peculiare inderogabile.

Secondo il tribunale però le motivazioni adottate dalla Suprema corte per il trattamento inderogabile del credito Iva non possono essere utilizzate per giustificare la presunta regola della non falcidiabilità delle ritenute fiscali. Il trattamento peculiare inderogabile del credito Iva è infatti ricollegabile solo allo statuto concorsuale del credito Iva e ad un (asserito) principio comunitario di inderogabile tutela dell’esazione del tributo indiretto, quale risorsa comunitaria, esclusa dalla disponibilità dello Stato.

Non hanno convinto il collegio neanche i rilievi espressi dall’Agenzia che si era opposta al procedimento di omologazione sottolineando una analogia tra la disciplina dell’Iva a quella delle ritenute fiscali. Analogia rinvenibile in entrambi i casi nell’altruità delle somme di denaro incamerate dall’imprenditore proponente il concordato.

Il tribunale veneto ha anche sottolineato che la stessa relazione ministeriale di accompagnamento al Dl 78/2012 limita l’obbligo dell’integrale pagamento delle ritenute operate e non versate all’interno della transazione fiscale.
Sulla base di tali motivi, e rigettando le motivazioni adottate dall’Agenzia nell’iter di opposizione circa illegittimità della proposta nella parte che prevedeva il pagamento non integrale del credito erariale per ritenute operate e non versate per contrarietà all’articolo 182 ter della legge fallimentare, ha omologato il concordato. Giuseppe Acciaro Pierpaolo Ceroli Giancarlo Fenu

 

 

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