SENTENZE: Contributo unificato ko (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Lo ha precisato il Cds analizzando l’art. 10 del dpr 115 del 2002

Contributo unificato ko

Esenti anche i ricorsi al capo dello stato

 

 

Lun.27 – Anche al ricorso straordinario al capo dello stato si applicano le esenzioni dal contributo unificato previste dall’art. 10 del dpr 30 maggio 2002 n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) e la riduzione alla metà per le controversie in materia di pubblico impiego.

Lo ha precisato il consiglio di stato, sez.

I con il parere del 3 luglio 2015 n. 3162/2013. Secondo i giudici di palazzo Spada, chiamati a esprimersi in merito alle modalità applicative del contributo unificato per atti giudiziari, l’applicabilità delle esenzioni ex art. 10 si trae dal carattere generale delle disposizioni contenute nello stesso articolo, che valgono sia per i processi civili, sia per i processi amministrativi, sia per i processi tributari. In assenza di altre specifiche disposizioni normative e in applicazione del principio «quod lex voluit dixit», è consequenziale che al ricorso straordinario debbano essere estese le regole generali per determinare la misura del contributo unificato in sede giurisdizionale, compresi i casi di esenzione previsti dall’art. 10 del T.u. Si può, quindi, a ragione ritenere che le esenzioni elencate nell’art. 10 del T.u. e qualsiasi altra disposizione dell’ordinamento che consenta in via generale l’esenzione dal contributo in esame siano applicabili anche al ricorso straordinario.

Non può essere condivisa, in questo contesto, l’interpretazione restrittiva fornita dall’ufficio del coordinamento legislativo-finanze del 5 novembre 2012 circa la non estensibilità al ricorso straordinario della riduzione alla metà del contributo unificato per le controversie in materia di pubblico impiego. Infatti, il comma 3 dell’art. 13 del T.u. assicura «un eguale trattamento alle controversie individuali di lavoro, che sono di competenza del giudice ordinario, e a quelle concernenti il pubblico impiego, la cui cognizione compete al giudice amministrativo», prevedendo per entrambe il dimezzamento del contributo unificato. Infine, non pare applicabile al ricorso straordinario al capo dello stato l’istituto del patrocino a spese dello stato per i soggetti non abbienti: questa tipologia di ricorso, infatti, risulta un rimedio atecnico, che non richiede l’assistenza di un difensore, in quanto erede di un istituto risalente, riconducibile alla cosiddetta giustizia ritenuta amministrata dal sovrano che si poneva al disopra dell’ordinamento costituito. In tale contesto, da un lato non sussistono i presupposti logici affinché lo stato si faccia carico del patrocinio dei ricorrenti per una domanda di giustizia che non richiede necessariamente l’assistenza legale, dall’altro, secondo la disciplina vigente recata dall’art. 11 del T.u., anche nel caso di ammissione al patrocinio la riscossione del contributo unificato risulta sospesa e prenotata a debito del ricorrente in attesa dell’esito del giudizio. Francesca De Nardi 

 

 

 

 

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