SENTENZE: Creditori: classi omogenee per voti uniformi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Concordato preventivo. Le maggioranze

Creditori: classi omogenee per voti uniformi

Nel concordato preventivo con previsione di classi, il sindacato del tribunale deve rilevare le disomogeneità funzionali all’espressione del diritto di voto, ovvero che portano un soggetto a esprimersi in senso difforme per tutelare un proprio singolare interesse diverso da quello degli altri appartenenti alla stessa classe.

Il principio è stato affermato dalla corte d’Appello di Roma nella pronuncia del 1° dicembre 2014, che ha deciso sulle eccezioni contro una sentenza dichiarativa di fallimento, emessa dal Tribunale in seguito al decreto di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo ritenuta illegittima relativamente ai criteri con i quali il debitore aveva suddiviso in classi i creditori sociali.

L’originaria proposta concordataria, infatti, prevedeva la cessione dei propri beni con pagamento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati, oltre alla divisione del ceto chirografario in due classi. La prima da rimborsare integralmente, mentre per la seconda era previsto un pagamento in danaro pari allo 0,1% del credito e per la restante parte (pari al 99,9%) mediante cessione del 20% delle quote della società, che come indicato nel provvedimento avrebbe acquisito un valore positivo dopo il pagamento integrale del ceto privilegiato e della prima classe, avendo conseguito un avanzo concordatario.

Il tribunale di primo grado aveva motivato il suo provvedimento indicando che la seconda classe dei creditori chirografari era composta da tre soggetti per i quali non era riscontrabile omogeneità di interessi economici e che la non corretta formazione delle classi era causa di inammissibilità del concordato.
Disomogeneità di interessi economici ricollegata principalmente all’aspetto che due crediti nascevano da un rapporto di fornitura, mentre il terzo derivava da un finanziamento.

La corte d’Appello ha preso le distanze dal tribunale ritenendo fondate le motivazioni espresse dai ricorrenti. Nel motivare la decisione afferma che il controllo del tribunale sulla formazione delle classi deve essere connesso al principio di maggioranza, come richiesto per l’approvazione del concordato. Principio che deve essere finalizzato a garantire la formazione genuina della maggioranza, evitando possibili abusi.

Il controllo del tribunale, quindi, deve tendere a rilevare le disomogeneità che sono funzionali all’espressione del diritto di voto. Differenze che portano soggetti appartenenti alla stessa classe a esprimersi in senso difforme per la tutela dei propri interessi (come nel caso di un creditore chirografario che abbia garanzie su beni di terzi estranei al concordato).

La corte d’Appello di Roma individua l’omogeneità nell’interesse economico consistente nel sostegno finanziario che da diversi anni era stato offerto alla società proponente da tutti i soggetti appartenenti alla classe oggetto di censura di illegittimità.

Omogeneità di interesse economico che trovava la sua causa nella speranza che partisse l’attività di impresa della proponente, che avrebbe potuto consentire ai creditori di commercializzare e fornire prodotti su scala nazionale.
La corte d’Appello di Roma, quindi, ha revocato la sentenza di fallimento e il collegato decreto di improcedibilità del ricorso per concordato, rimettendo gli atti al tribunale per riaprire la procedura.
Data: 10/06/2015

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