SENTENZE: Decreto ingiuntivo valido anche se mancano firme (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Decreto ingiuntivo valido anche se mancano firme
lun.11 – Anche se dovesse mancare la firma del difensore sull’attestazione di conformità allegata all’atto, il decreto ingiuntivo notificato telematicamente al debitore sarà comunque valido. Ad affermarlo sono stati i giudici della dodicesima sezione civile del Tribunale di Napoli con la sentenza dello scorso 29 febbraio. Il processo civile telematico è in questi ultimi tempi uno degli argomenti più interessanti proposti dalla giurisprudenza, perché trattandosi di una cosa nuova è interessante vedere come si costruisce una struttura procedurale anche grazie agli interventi giurisprudenziali. È un lavoro in continuo divenire e di estremo interesse per il professionista legale, sia per chi esercita direttamente la professione nelle aule dei tribunali e sia per i giuristi d’impresa. Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici partenopei vedeva una parte opposta presentare istanza al Tribunale di Napoli al fine di ottenere una provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato al debitore telematicamente e che aveva, in allegato, il ricorso estratto dal fascicolo con attestazione di conformità che però mancava della firma digitale del difensore. Ebbene: i giudici napoletani non hanno avuto dubbio nell’affermare che anche in caso di mancanza della firma del difensore sull’attestazione di conformità, l’atto non sarà nullo.
Il Tribunale di Napoli ha rilevato, infatti, che nel caso specifico il decreto ingiuntivo notificato alla parte debitrice non solo recava a margine i dati che ne attestavano la provenienza (con particolare riferimento alla firma digitale del giudice emittente e del cancelliere) ma in allegato presentava anche il ricorso, la procura ad litem e l’attestazione di conformità effettuata dall’avvocato che dal fascicolo telematico ne aveva estratto copia. Secondo i giudici, quindi, dalla lettura del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 156 c.p.c., il fatto che tale attestazione non riportasse la firma del difensore, la cui identità era comunque ricavabile aliunde, non costituiva motivo di inesistenza o nullità insanabile dell’atto notificato, visto che, peraltro, lo stesso aveva chiaramente raggiunto il proprio scopo. Pertanto, considerando del tutto insussistenti i presupposti ex art. 648 c.p.c., il Tribunale di Napoli, infine, non concedeva il provvedimento che il creditore opposto aveva richiesto. Maria Domanico

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile