IL SOLE 24 ORE
Diritto commerciale. Via libera della Corte d’appello di Napoli purché i vizi non riguardino interessi protetti da norme inderogabili
Delibere societarie, sì all’arbitrato
Lun.26 – Via libera alla competenza arbitrale per le impugnazioni di delibere societarie quando non sono in gioco diritti indisponibili. Quando, cioè, non si discute di materie disciplinate da norme inderogabili. Lo ribadisce la Corte d’appello di Napoli (presidente Fusillo, relatore Galasso) con la sentenza n. 1352 del 2016.
Il caso
Nel 2012 l’assemblea di una Spa aveva nominato gli amministratori e i sindaci della società e stabilito il loro compenso. Alcuni soci avevano poi proposto domanda di arbitrato per ottenere la pronuncia di nullità della delibera per inosservanza del termine che, in base all’articolo 2366 del Codice civile, deve intercorrere tra la comunicazione della convocazione e il giorno dell’assemblea.
Con lodo del 2013 l’arbitro aveva annullato la delibera. Così la Spa ha impugnato la decisione, sostenendo che la controversia non poteva essere oggetto di compromesso. Questo perché l’articolo 34 del Dlgs 5/2003 dispone che gli statuti delle società possano prevedere il ricorso agli arbitri solo per le liti che sono relative a diritti disponibili. Situazione che, secondo la Spa, non ricorreva nel caso in esame, dal momento che la regolare convocazione e la formazione della volontà assembleare sulla nomina degli amministratori riguardano il funzionamento e gli interessi della società interamente considerata. Nel merito la Spa ha quindi affermato, fra l’altro, che il vizio lamentato non giustificava l’annullamento della delibera.
Dal canto loro, i soci hanno sostenuto che gli arbitri possono decidere anche le controversie sulle impugnazioni delle delibere assembleari; ciò dal momento che l’articolo 2379, comma 1, del Codice civile limita la nullità insanabile solo a determinati casi, mentre ammette per altre ipotesi la sanatoria delle delibere nulle non impugnate entro tre anni.
La decisione
Nel respingere il gravame, la Corte osserva che, prima dell’entrata in vigore del Dlgs 5/2003, la Cassazione riteneva che potessero formare oggetto di giudizio arbitrale le controversie relative a impugnazione di delibere societarie, purché non fossero in discussione interessi protetti da norme inderogabili. Dunque, il Dlgs 5/2003 – prosegue la motivazione – «non ha introdotto particolari innovazioni», essendosi limitato a stabilire, al comma 1 dell’articolo 34, che gli statuti possano prevedere «la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale». Il Dlgs 5/2003 ha, dunque, «riconosciuto – prosegue la motivazione – quanto già precedentemente affermato dalla giurisprudenza, ma non ha specificato quali sarebbero i diritti indisponibili che non possono formare oggetto di giudizio arbitrale».
La competenza arbitrale
La Corte afferma quindi che la giurisprudenza più recente ritiene sottratte all’arbitrato solo le «materie che siano soggette a disciplina inderogabile». E indice di questa inderogabilità «è certamente (ma non esclusivamente) la disciplina della patologia della delibera», nel senso che non è ammissibile il giudizio arbitrale per decidere su vizi che determinano nullità insanabili. Come quelle che riguardano le deliberazioni che «modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili» (comma 1, ultima parte, dell’articolo 2379 del Codice civile). Si può, invece, ricorrere all’arbitro per impugnare le delibere in cui si discuta di vizi che producono l’annullabilità o la nullità sanabile in base all’articolo 2379-bis del Codice civile.
Nel caso esaminato, il giudizio arbitrale non toccava diritti indisponibili, giacché i vizi lamentati dai soci «comportano al più l’annullabilità». Anche il merito dell’impugnazione è ritenuto infondato. Così la Corte rigetta il gravame e condanna la Spa al pagamento delle spese processuali, dichiarando che ricorrono i presupposti per il versamento, a titolo di contributo unificato, dell’importo pari a quello dovuto per l’impugnazione stessa (articolo 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002). Antonino Porracciolo