SENTENZE: Dispositivo e motivazioni diversi? Prevalgono le motivazioni (Italia Oggi)

ITALIA OGGI
Dispositivo e motivazioni diversi? Prevalgono le motivazioni
Quando il dispositivo di una sentenza contrasta con le sue motivazioni, sono quest’ultime a prevalere. Il verdetto finale non può essere diverso dal ragionamento seguito dal giudice: se per esempio la decisione determina un rimborso più elevato di quello indicato nelle argomentazioni, il contribuente non ha diritto a incassare la maggiore somma. Così ha deciso la Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, con l’ordinanza n. 1145/34/16 dello scorso 22 giugno. Ma lo stesso principio può valere anche nell’ipotesi in cui, dopo aver ritenuto equa in motivazione la compensazione delle spese, i costi del giudizio vengono attribuiti alla parte soccombente (o viceversa).
La vicenda vedeva coinvolto un soggetto che chiedeva a rimborso il 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto beneficiario dell’agevolazione ai soggetti terremotati della Sicilia sud-orientale prevista dalla legge n. 289/2002. A seguito del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, il contribuente procedeva per vie legali, ottenendo ragione sia dalla Ctp Ragusa sia dalla Ctr Sicilia.
Il collegio di primo grado aveva ritenuto dovuta la restituzione dei circa 19 mila indebitamente versati dal ricorrente, aumentati degli interessi legali, fissando però nel dispositivo un rimborso di 24 mila euro (più interessi). Divenuta definitiva la sentenza di appello, l’Agenzia delle entrate procedeva al rimborso dei 19 mila euro. Ma il contribuente avviava un giudizio di ottemperanza per vedersi riconosciuta anche la restante somma liquidata dal giudice.
La Ctr etnea deve così dirimere il contrasto tra cause ed effetti della decisione. «La motivazione rappresenta l’iter logico-argomentativo che ha portato il giudice alla decisione», recita l’ordinanza, «il dispositivo, ex adverso, contiene il convincimento del giudice». I due elementi, pur appartenendo al medesimo testo, «sono fra loro legati inscindibilmente» ma è la motivazione a prevalere, in quanto essa costituisce «condizione imprescindibile del corretto assolvimento della funzione giurisdizionale e principio consolidato di garanzia dei cittadini nei confronti del potere giudiziario». Da qui il rigetto del ricorso per ottemperanza, con condanna del contribuente a risarcire all’Agenzia le spese di lite. Valerio Stroppa

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