IL SOLE 24 ORE
Tribunali di Roma e Milano. Adottata un’interpretazione che consente di cambiare status a inizio istruttoria
Divorziati già alla prima udienza
I Tribunali di Roma e Milano creano una giurisprudenza comune nel decidere la sentenza sullo status di divorzio alla prima udienza, successiva alla presidenziale. Il principio di diritto uniforme e condiviso che i due più grandi Tribunali italiani hanno adottato consente di affermare che i coniugi che vogliano divorziare possono chiedere – non appena esaurita la sola udienza presidenziale – al giudice della prima udienza della fase istruttoria di rinviare al Collegio, per l’emissione della sentenza “non definitiva” sullo status di divorziati.
Il principio è stato enunciato a Milano con la sentenza del 27 settembre (giudice Buffone), che adottare la soluzione prospettata dal Tribunale di Roma, con la sentenza del 17 luglio 2016 (giudice Velletti)
Così le parti potranno proseguire il processo per regolare tutti gli aspetti economici e l’esercizio della responsabilità genitoriale, senza perdere altri anni, per raggiungere lo stato civile di divorziati, per questo necessario “approfondimento”.
L’opera ermeneutica del Tribunale romano e la sua condivisione da parte del giudice milanese sono di valore e possono essere di indirizzo anche per gli altri Tribunali. Gli avvocati e i coniugi potranno così contare su un precedente di sicuro peso per pianificare i futuri impegni delle vite delle parti.
Nella sostanza, il percorso interpretativo parte dall’articolo 4 della legge sul divorzio (la n. 898/1970) e riconosce che all’esito della udienza presidenziale, si assegnano alle parti due diversi “termini” per completare l’attività difensiva – sul presupposto che quella svolta nella fase presidenziale sia sopratutto orientata all’emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti. Questi termini per il completamento dell’attività processuale, del ricorrente e del resistente, secondo il Tribunale di Roma non sono «adempimento obbligato, ma mera facoltà qualora si vogliano proporre domande originariamente non presenti» con i primi scritti difensivi, quelli della fase presidenziale.
A ciò è logicamente collegato l’affermato principio secondo cui «per quanto esposto, in caso di espressa rinuncia delle parti alla concessione dei termini di cui all’art. 4 della legge nr. 898 del 1970, con l’emissione della ordinanza presidenziale priva (in questo caso ndr) dei termini e dell’avvertimento richiesti, e svolgimento nell’immediatezza della prima udienza di comparizione delle parti, senza che sia sollevata alcuna eccezione, deve ritenersi che il procedimento non presenti alcun vizio e che possa essere emessa dal Collegio, sentenza non definitiva sullo status».
Ovviamente tale decisione conterrà l’ulteriore richiamo all’udienza di rinvio necessaria per la successiva istruttoria. La sentenza di Roma precisa: «Poichè la causa non risulta adeguatamente istruita, con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza».
Il Tribunale di Roma osserva che «la riferita interpretazione delle norme appare in linea con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, cristallizzato nell’articolo 11 della Costituzione che impone di scegliere opzioni ermeneutiche che, nel rispetto dei pari principi di rango costituzionale di imparzialità, garanzia del contraddittorio, piena tutela del diritto di difesa, consentano di fornire risposte giudiziarie più rapide».
Nel far proprio tale principio, il Tribunale di Milano osserva che tutto ciò può valere «anche per il caso di sentenza totalmente definitiva del giudizio ove le parti abbiano formulato conclusioni congiunte». Giorgio Vaccaro