SENTENZE: Esecutività nel pantano (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

SENTENZE TRIBUTARIE/ In commissione sentenze pro contribuente
Esecutività nel pantano
Norma in vigore ma manca ancora il decreto

Bloccata ancora l’esecutività immediata delle sentenze. Nonostante i giudici sostengano il contrario. Secondo le Entrate, la detta esecutività non può operare in assenza del decreto ministeriale, ancorché le nuove disposizioni sia vigenti dallo scorso 1° giugno e il provvedimento sia necessario soltanto per stabilire le modalità di rilascio dell’eventuale garanzia. Il ministero dell’economia, in pieno contrasto con le disposizioni contenute nell’art. 69, dlgs 546/92, dopo le modifiche introdotte dal recente dlgs 156/2015, a distanza di quasi due mesi dall’entrata in vigore (1/6/2016) della nuova disciplina, non ha ancora emanato il decreto con cui devono essere stabilite le modalità per la prestazione delle garanzie, in caso di sentenze che condannano l’amministrazione alla restituzione di importi superiori a 10 mila euro (si veda Italia Oggi del 2/4/2016). Si ricorda, che la necessità della garanzia è «discrezionale» e che dipende dalla valutazione del giudice, in conformità delle disposizioni contenute negli art. 68, 69 e 70 del dlgs 546/92, e che l’applicazione è relativa alle sentenze di condanna alla restituzione di somme del giudice tributario che, appunto, risultano immediatamente esecutive. Tale disciplina riguarda sia le sentenze di condanna alla restituzione delle somme pagate per effetto della riscossione frazionata, sia per le liti di rimborso sebbene, in tale ultimo caso, la restituzione degli importi superiori a 10 mila euro possa essere condizionata al rilascio di un’idonea garanzia, tenuto conto della solvibilità del contribuente. Con recente sentenza (Ctp Venezia, n. 316/13/16, si veda ItaliaOggi del 15/7/2016), i giudici aditi hanno affermato che, nonostante l’assenza dei decreti di attuazione l’immediata esecutività delle sentenze è già in vigore e, quando il giudice ritiene di non subordinare l’erogazione delle somme al rilascio della garanzia, il pagamento deve essere già eseguito, anche in assenza dei provvedimenti attuati indicati e previsti dalla legislazione vigenti. Di parere contrario, invece, l’Agenzia delle entrate che con circolare 38/E/2015 ha chiarito che l’immediata esecuzione delle sentenze non può operare sino a quando non sia emanato il provvedimento attuativo, per effetto di quanto sancito dall’art. 12, dlgs 156/2015.Posta la dubbia costituzionalità della postergata e subordinata applicazione di una disciplina, che tende ad assicurare l’effettività della tutela di una delle parti in giudizio, la corretta lettura delle disposizioni sembra, al contrario, propendere per l’applicazione immediata dell’esecutività, naturalmente per le sentenze emanate successivamente all’1/6/2016, restando escluse quelle sentenze per le quali il giudice ha deciso di subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione di una garanzia. In effetti, appare palese il conflitto di interessi tra le parti e con i precetti costituzionali di una norma che dipende da una parte in causa, in quanto l’amministrazione potrebbe essere assai interessata a ritardare l’emanazione dei decreti attuativi, proprio per evitare esborsi non preventivati; di fatto, una delle parti in giudizio ha la facoltà di determinare i tempi di applicazione di una disciplina posta a tutela della controparte. Peraltro restano escluse dalla prestazione della garanzia, ex art. 69, dlgs 546/92, le sentenze di condanna delle controversie di ammontare inferiore a 10 mila euro, con la conseguenza che per tali sentenze la disciplina dovrebbe essere applicata già a decorrere dal 1° giugno scorso, come sembra emergere dalla semplice lettura dell’art. 12, dlgs 156/2015, in quanto risulta ininfluente la presenza o meno del provvedimento che deve definire le garanzie, per l’ottenimento del rimborso di ammontare superiore. Fabrizio G. Poggiani

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