IL SOLE 24 ORE
Corte d’appello di Roma. Perimetro ristretto per l’impugnazione dei provvedimenti presidenziali
Famiglia, reclamo solo su fatti noti
La Corte d’appello di Roma torna con forza ad affermare come il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, ex articolo 708 del Codice di procedura civile, possa avere ad oggetto solo i medesimi fatti e documenti della fase presidenziale. Elementi e circostanze, laddove sopravvenute, possono diventare l’incipit per un’istanza di modifica, al giudice della separazion e o del divorzio.
Il decreto in esame, depositato il 17 giugno 2016 (presidente relatore Mariagiulia De Marco) è intervenuto anche sul diverso e non meno importante principio, previsto nel nostro ordinamento dalla legge 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all’articolo 13, che prevede il raddoppio del contributo unificato dovuto per l’iscrizione al ruolo del processo.
Questa norma soddisfa, infatti, una finalità essenzialmente deflattiva e sanzionatoria, così come è agevole desumere giusta la sua previsione testuale «quando l’impugnazione anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione» l’esazione del quale, ricordiamo, essere compito di Equitalia Giustizia Spa.
Spetta dunque alla parte, che intende reclamare un provvedimento giurisdizionale avanti al giudice superiore, verificare, con la massima attenzione possibile, la sussistenza dei presupposti di legge, non solo per convincere il giudice d’appello della bontà della diversa tesi, ma per evitare di ricevere un provvedimento di assoluto rigetto, con la conseguente applicazione anche dell’elemento “sanzionatorio” che graverà interamente sulle economie dell’assistito.
Con il provvedimento di rigetto, di cui si discute, la Corte romana ha ricordato, nello specifico, alla parte appellante, come l’unica attività che la giurisdizione superiore è chiamata a compiere, rispetto ai cosiddetti “provvedimenti presidenziali”– ovvero a quella prima pronuncia di giustizia che interviene a regolare, in via provvisoria ed urgente, le dinamiche economiche e quelle dell’esercizio della genitorialità – in caso di reclamo contro di questi, sia così riassumibile: «il reclamo…non può trovare fondamento sulla sopravvenienza di circostanza nuove, rispetto a quelle valutate in sede presidenziale o sull’esistenza di circostanze non dedotte o di documenti non depositati in quella sede ma, esclusivamente, su di una diversa valutazione delle medesime circostanze sottoposte all’esame del presidente, rappresentando il reclamo medesimo, esclusivamente uno strumento di riesame e controllo della correttezza dell’ordinanza presidenziale, che consente di censurarne profili di eventuale manifesta erroneità».
Restando, diversamente, per la valutazione di tutti i fatti e le circostanze “sopravvenute” valida e aperta la strada del ricorso per la modifica dei provvedimenti vigenti, da presentarsi avanti al giudice istruttore della medesima controversia.
Nel merito della questione la Corte d’appello ha così rilevato come non fosse riscontrabile alcun «profilo di manifesta erroneità» della decisione, provvisoria ed urgente, adottata dal presidente, posto il fatto che, in primis, ognuno dei coniugi aveva trascorso un intero anno, dopo l’allontanamento da casa del marito, provvedendo in via autonoma al proprio personale mantenimento e inoltre, la stessa brevità della convivenza matrimoniale – meno di due anni – non poteva consentire a nessuno dei due coniugi, di poter fare un ragionevole affidamento nel coltivare delle aspettative su di un contributo in proprio favore, in caso di separazione. Giorgio Vaccaro