IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Roma. Servizi sociali incaricati di fare rapporto alla Procura minorile sulla loro conflittualità
Genitori litigiosi «sotto controllo»
Provvedimento ancora prima che la figlia mostrasse segni di disagio
Sì all’incarico ai servizi sociali per monitorare la conflittualità genitoriale, fonte di danno per il minore. Ed è facoltà degli stessi servizi riferire direttamente alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni le condotte pregiudizievoli dei genitori. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma, Prima sezione civile (giudice Monica Velletti) con la sentenza n. 2069, depositata in data 2 febbraio 2016, all’esito di un giudizio caratterizzato da accesissimi contrasti tra i genitori.
Tale conflittualità è stata ritenuta al momento «non immediatamente dannosa per la figlia della coppia». Però c’era una valutazione prognostica del consulente tecnico d’ufficio (Ctu) che ha convinto il giudice della necessità di “predisporre” una serie di provvedimenti che potessero rappresentare un forte monito nei confronti dei genitori a desistere dal proseguire nella loro contrapposizione ed a tenere conto del superiore interesse della loro figlia minore.
Osserviamo così come il giudice abbia – alla luce di una attenta disamina dell’articolo 709-ter del Codice di procedura civile – disposto l’applicazione d’ufficio della sanzione dell’ammonimento, in danno di entrambi i genitori, ricordando come in tali casi «l’intervento non sia più necessariamente compositivo del conflitto in atto, ma sanzionatorio nei confronti del genitore che, in violazione del superiore interesse del minore, abbia trasgredito i provvedimenti adottati a tutela della prole medesima». La sentenza riconosce come, nel caso di specie, la madre avesse posto in essere condotte tese ad ostacolare la piena bigenitorialità ed il padre avesse mancato al puntuale rispetto delle disposizione di frequentazione della minore, non curandosi, senza alcuna valida giustificazione, durante tutto il mese di vacanze, di vedere la figlia.
La sanzione è da leggersi come una specifica previsione a futura memoria, logicamente collegata all’ulteriore, importante, previsione contenuta nella sentenza. E ben potrà gravare sull’ampiezza della responsabilità genitoriale, nel caso in cui la giurisdizione si vedesse ancora chiamata a tutelare i minori dal reiterarsi di tale inadeguato fare genitoriale.
È stato riscontrato un fattore di rischio connesso alla guerra genitoriale, che costringe la minore ad avere la tendenza a dividere il contesto paterno da quello materno. A livello prognostico questa sua modalità, al momento attuale ancora agli esordi, potrebbe compromettere un sereno sviluppo della bambina, che non potrà integrare le due figure genitoriali. Questo è il senso del rapporto delle operatrici dei servizi sociali che si sono occupate di seguire le relazioni familiari durante lo svolgersi del processo.
Sulla base di ciò, il Tribunale di Roma ha così motivato il proprio provvedimento: «Per prevenire tale alto fattore di rischio, deve essere previsto il monitoraggio dell’intero nucleo familiare da parte del servizio socio assistenziale territorialmente competente, al fine di evitare il rischio che la conflittualità tra le parti possa produrre nocumento al corretto sviluppo della minore. Il Servizio dovrà porre a disposizione dei genitori idonei percorsi genitoriali e, qualora ritenuto necessario, percorsi di sostegno della minore».
Ciò dimostra l’attenzione del Tribunale romano ad un nodo centrale della tutela del minore, quello della necessità di intervenire sul fare genitoriale – che è causa del disturbo del figlio – e non con interventi di sostegno sul figlio che, mancando una efficace correzione del fare degli adulti, si rivelano, nella quasi totalità dei casi, non adeguati a risolvere il problema.
Ma vi è un ulteriore importante elemento che si segnala per la sua puntuale previsione: è quello della facoltà e dell’onere, riconosciuti ai servizi sociali con la parte motiva della sentenza, di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni in merito a condotte dei genitori, eventualmente pregiudizievoli per la prole. Ciò munisce la pronuncia di un’efficacia, ulteriore e prognostica, di tutela del minore: quella dell’individuazione, ora per allora, di un “responsabile” del controllo del futuro benessere del figlio, in grado di poter intervenire «con immediatezza» laddove la guerra genitoriale dovesse portare danni alla serena crescita del minore. Giorgio Vaccaro