SENTENZE: Giro di vite sui trust per i familiari (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE 

Fallimenti. Via libera del Tribunale di Siena all’azione revocatoria anche se non è stato accertato che gli interessati fossero partecipi del danno ai creditori

Giro di vite sui trust per i familiari

 

 

 

Doppio giro di vite sui trust che sottraggono beni ai creditori per garantire le esigenze dei familiari. Prima la giurisprudenza e ora il Dl 83/2015, in attesa di conversione, hanno limitato gli effetti degli atti di segregazione dei beni e aperto spazi ai titolari di un diritto di credito anteriore al trust per aggredire i beni conferiti dal loro debitore in un patrimonio separato.

Con una sentenza del 22 maggio 2015 il Tribunale di Siena sottolinea come, alla luce delle numerose pronunce della giurisprudenza, deve considerarsi pacifica la natura gratuita del conferimento dei beni in trust con lo scopo di proteggere e soddisfare le esigenze dei familiari, in analogia con l’istituto del fondo patrimoniale previsto dagli articoli 167 e seguenti del Codice civile. I giudici senesi hanno ribadito che lo scopo di far mantenere a sé e ai propri familiari lo stesso tenore di vita non è assimilabile al preciso obbligo giuridico di natura alimentare, che è imposto – in forza degli articoli 433 e seguenti del Codice civile – come vera e propria obbligazione (idonea a prefigurare quindi un atto a titolo oneroso) solo nei confronti degli ascendenti e dei membri della famiglia di fatto negli specifici casi di incapienza patrimoniale e di incapacità di incremento reddituale del familiare.

Si tratta quindi di atto di liberalità o comunque gratuito, e per questo il trust poteva essere oggetto di azione revocatoria senza che fosse necessario accertare la conoscenza o la partecipazione, da parte del terzo al danno che ne derivava alla garanzia dei creditori.

Ora che il Dl 83/2015 ha introdotto il nuovo articolo 2929 bis del Codice civile, se un trust simile dovesse risultare istituito dopo l’insorgere del credito, anche se il creditore non aveva iscritto pegno o ipoteca sui beni immobili conferiti nel fondo separato, ugualmente questi potrà pignorarli. La novità è che dalla gratuità dell’atto si fa derivare che non è necessaria la previa sentenza irrevocabile che accoglie l’azione revocatoria.

A maggior ragione questo varrà nei caso in cui il trust debba considerarsi del tutto nullo e in origine improduttivo dell’effetto segregativo del patrimonio, tipico dell’istituto. È l’ipotesi esaminata dal Tribunale di Monza con la sentenza del 13 maggio 2015 con riguardo a un trust autodichiarato in cui il conferente ha destinato a patrimonio separato una serie di beni con lo scopo di vincolarli al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e poi ha assunto la posizione di soggetto incaricato della gestione.

In tal caso, secondo i giudici lombardi, il conferente ha mantenuto la disponibilità effettiva del patrimonio e il trust deve considerarsi un negozio apparente; di fatto il debitore aveva voluto imprimere un vincolo di destinazione a dei beni che manteneva come propri, quindi senza sottrarli a se stesso e senza alcun altro scopo se non quello di sottrarli all’aggressione dei creditori. «Impiego abusivo dello strumento negoziale rispetto alla funzione astratta sua propria», secondo i giudici. Trust nullo, quindi, e pretese dei creditori interamente salve. Giovanbattista Tona

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