SENTENZE: Guida alterata, addio patente (massimo 3 anni) (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Guida alterata, addio patente (massimo 3 anni)

Chi incorre nel reato di guida alterata provocando per esempio un incidente stradale resta obbligatoriamente senza patente al massimo per tre anni. Questo perché il periodo di sospensione cautelare eventualmente disposto dal prefetto non si somma alla revoca triennale decisa dal giudice. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. I, Brescia, con l’ordinanza n. 117 del 2 febbraio 2016. La riforma stradale introdotta con la legge 120/2010 ha inasprito le conseguenze della guida alterata dall’alcol e dalla droga prevedendo all’interno degli articoli 186, 186-bis e 187 del codice la revoca per tre anni per i conducenti più negligenti. E’ il caso per esempio degli autotrasportatori professionali trovati gravemente alterati dall’alcol o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Oppure più semplicemente di chiunque provochi un incidente con una quantità elevata di alcol nel sangue o sotto l’effetto di droghe. L’indicazione letterale però dell’art. 219/3-ter ha aperto dubbi sulla data di concreta applicazione della revoca da parte delle diverse motorizzazioni. Specifica infatti questo articolato che quando la revoca della patente è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Per questo motivo il ministero dei trasporti ha richiesto un parere all’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale il quale ha specificato che la data di accertamento del reato, da cui decorre il triennio per poter riottenere il titolo abilitativo alla guida, va intesa con riguardo al passaggio in giudicato della sentenza penale e non già con riferimento al momento in cui l’organo di vigilanza contesta l’infrazione. A parere del tribunale amministrativo questa interpretazione è corretta ma la sospensione cautelare disposta dalla prefettura è destinata a essere assorbita nella revoca disposta dal giudice penale «con detrazione del periodo di tempo già scontato». Dunque il tempo di inibizione triennale collegato alla revoca rappresenta la durata massima della sospensione della patente di guida.

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