IL SOLE 24 ORE
Crisi d’impresa. Via libera a una domanda che nell’ambito della liquidazione prevedeva la falcidia del tributo
Il concordato può tagliare l’Iva
Lun.14 – È ammissibile la domanda di concordato preventivo contenente una proposta di pagamento in misura percentuale del credito Iva e per ritenute fiscali operate e non versate. È il principio affermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Scoppa, relatore Ferrara) con un decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo del 17 febbraio 2016.
In particolare il tribunale campano era stato chiamato ad esprimersi sull’ammissione di una proposta di concordato preventivo il cui piano, a seguito di alcune integrazioni, prevedeva il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei creditori prelatizi mobiliari nel rispetto dell’ordine dei privilegi fino a capienza dell’attivo concordatario.
La proposta prevedeva anche, in assenza di transazione fiscale, un pagamento parziale a partire dal credito verso l’agenzia delle Entrate per imposte dirette e la retrocessione a chirografo – oltre alla quota di credito erariale per imposte dirette non soddisfatto- del credito Iva e dei creditori relativi a tributi locali.
Il ristoro dei creditori chirografari e prelatizi declassati era garantita mediante la previsione di apporto di finanza esterna.
Il Tribunale nel motivare l’ammissibilità della proposta con falcidia dell’Iva in assenza di transazione fiscale, distingue il trattamento del credito delle ritenute operate e non versate da quello del credito Iva.
Circa le ritenute, i giudici campani osservano in primis come le giustificazioni addotte a sostegno della natura sostanziale della norma che prevede l’infalcidiabilità dell’Iva e la sua natura di risorsa propria dell’Unione europea, non valgono con riferimento alle ritenute fiscali operate e non versate.
Il divieto di falcidia delle ritenute operate e non versate sarebbe del tutto privo di giustificazione a livello comunitario, non essendovi al riguardo alcun vincolo dì matrice sovranazionale. Il Tribunale afferma quindi che non sussiste alcuna analogia con l’imposta sul valore aggiunto tale da rendere irragionevole una falcidia del relativo credito.
Quanto al credito per Iva, il collegio precisa che il rispetto delle norme comunitarie, che impongono agli Stati membri di adottare ogni misura atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea, non comporta l’intangibilità del credito Iva.
Ciò anche in relazione a quanto recentemente sostenuto dall’avvocato generale della Corte di giustizia Ue (Eleanor Sharpston) nella causa C-546/14 che ha affermato che il sistema comune dell’Iva non impone agli stessi Stati membri di accordare ai crediti Iva un trattamento preferenziale rispetto alle altre categorie di crediti.
Secondo l’avvocato generale, al sistema comune dell’Iva non ostano norme nazionali che consentono ad uno Stato membro di accettare un pagamento parziale del debito Iva da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria.
Condividendo tali argomentazioni il Tribunale ha ritenuto che il credito dello Stato per Iva possa essere oggetto di pattizia previsione di pagamento percentualmente ridotto.
Conclude il Tribunale sottolineando che il pagamento parziale del debito Iva da parte di un imprenditore in difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo patrimonio, è possibile a condizione che un esperto indipendente concluda che non si otterrebbe un pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento. Giuseppe Acciaro Pierpaolo Ceroli