SENTENZE: Il decreto ingiuntivo è inutile se senza visto (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

I giudici di Pisa sono per l’inopponibilità al fallimento
Il decreto ingiuntivo è inutile se senza visto

Lun.14 – Non esecutivo il decreto ingiuntivo privo del visto. Con ordinanza in camera di consiglio del 21/12/15 il tribunale di Pisa ha deciso che il decreto ingiuntivo sprovvisto del visto ex artt. 653 e 654 cpc, che conferisce al medesimo efficacia di giudicato esterno, deve essere dichiarato inopponibile al fallimento; principio che trova applicazione anche nel caso di estinzione del giudizio di opposizione a mente degli artt. 309 e 311 cpc.
Un creditore presentava domanda di ammissione al passivo fallimentare fondando la pretesa con l’allegando un decreto ingiuntivo.
Il curatore rassegnando le proprie determinazione nel progetto di stato passivo chiedeva l’inammissibilità del credito in quanto basato su decreto ingiuntivo privo dell’apposizione della formula di esecutività da parte del competente giudice. Il creditore nelle proprie memorie sosteneva che il decreto ingiuntivo era diventato definitivo a seguito di un accordo transattivo tra le parti che contemplava l’abbandono della controversia ex art. 309 cpc e, comunque, insisteva per l’ammissione del credito al passivo del fallimento producendo la scrittura transattiva collegata. In sede di verifica il curatore insisteva per l’inammissibilità.
Il giudice delegato rigettava la domanda di ammissione al passivo condividendo le motivate osservazioni del curatore.
Il creditore proponeva rituale opposizione ex art. 98 l.f. avverso il provvedimento di inammissibilità al passivo del giudice delegato ribadendo, nella sostanza, quando argomentato in fase di ammissione al passivo e, la curatela costituitasi nel giudizio, confermava le osservazioni già fatte nel precedente giudizio.
Il tribunale pronunciandosi sull’opposizione ha dichiarato destituita di fondamento la tesi del creditore secondo la quale l’estinzione del giudizio, a seguito di transazione, rende esecutivo il decreto ingiuntivo opposto. Il provvedimento monitorio può essere dichiarato definitivo solo a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento del l’estinzione medesima, presupposto che deve essere positivamente verificato dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con l’apposizione del visto ex artt. 653 e 654 cpc. Il giudicato esterno si realizza soltanto con l’apposizione del visto di esecutività ex art. 647 cpc anche nel caso di estinzione del giudizio ex artt. 309 e 181 cpc.
Il tribunale ha rigettato l’opposizione e, secondo il principio della soccombenza, condannato la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla curatela. Enzo Sollini

Foto del profilo di Andrea Gentile

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