ITALIA OGGI SETTE
Processo civile telematico/decisione del tribunale di Milano
Il deposito è tardivo alla terza ricevuta
lun.16 — Nel processo civile telematico si potrà parlare di deposito non tempestivo solo ed esclusivamente quando verrà prodotta la terza ricevuta relativa all’esito dei controlli automatici.
È quanto affermato dalla sesta sezione civile del Tribunale di Milano con un’ordinanza depositata lo scorso 26 aprile.
I giudici milanesi sono stati chiamati a esprimersi su un caso in cui dopo l’interruzione del procedimento ex art. 300 c.p.c., l’avvocato Tizio depositava per via telematica ricorso in riassunzione, ricevendo tutte e tre le ricevute previste: accettazione, consegna e positivo esito dei controlli automatici.
Dopo 40 giorni dall’ultima ricevuta la cancelleria del tribunale rifiutava l’atto asserendo che mancava il numero di rg.
Il Tribunale di Milano ha affermato in via del tutto preliminare come il deposito telematico in realtà sia costituito da una serie di passaggi logicamente e temporalmente susseguenti che, partendo dall’invio effettuato dal procuratore di una parte, si esaurisce con l’ultimo atto compiuto dalla cancelleria di accettazione dell’atto.
Inoltre si è evidenziato che la mancanza del numero di r.g. collegato alla busta, nel caso di specie, poteva essere semplicemente superato dall’apertura del file contenente il ricorso, ove sono evidenziati la sezione, il giudice e il numero di r.g. E anche che la decisione in merito a tardività, nullità e irregolarità degli atti e dei relativi depositi, una volta superati i controlli automatici previsti dal Ministero, debbono essere riservati all’autorità giudiziaria.
Nell’ordinanza in commendo è stata altresì richiamata anche un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale sarà da considerarsi tempestivo il deposito nel momento in cui la parte avrà ricevuto le prime due notifiche Pec, ossia le ricevute di accettazione e consegna.
Pertanto, qualora le ulteriori due ricevute dovessero arrivare successivamente alla scadenza del termine previsto, comunque il deposito verrà ritenuto tempestivo.
Anche se, i giudici lombardi hanno evidenziato come un più recente orientamento sostiene che la tempestività e la ritualità del deposito telematico sia sospensivamente condizionato dall’esito positivo dell’intera procedura. Maria