IL SOLE 24 ORE
Tribunale di Trapani. In relazione al primo incontro i dati devono essere comunicati in maniera corretta
Indirizzo errato, mediazione da rifare
La domanda e la data del primo incontro di mediazione devono essere comunicate dall’organismo all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. D’altro canto, in una mediazione demandata dal giudice, il mediatore deve individuare correttamente le parti del procedimento giudiziale, per verificare poi la corretta instaurazione della mediazione nei confronti di tutte le parti del processo. Così conclude un’interessante ordinanza del 13 luglio del Tribunale di Trapani (estensore Lo Bianco), su una procedura di mediazione disposta dal giudice, ritenuta non correttamente avviata e conclusa.
All’udienza di rinvio – dopo l’espletamento con esito negativo della mediazione demandata – il giudice rilevava che l’invito a una delle parti convenute contenesse una erronea indicazione del domicilio della stessa. Un errore che, impedendole di partecipare all’incontro di mediazione, costituiva una palese violazione della norma in base alla quale «la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante» (articolo 8, comma 1 del Dlgs. 28/2010). Una disposizione cardine della mediazione, perché consente il corretto avvio del procedimento. Ed è compito del mediatore, all’inizio del primo incontro, individuare le parti e verificarne la puntuale e tempestiva convocazione.
Secondo il Tribunale, nella vicenda esaminata, poichè non era stato indicato correttamente il domicilio del destinatario, l’organismo di mediazione non avrebbe usato un sistema di comunicazione adeguato, utile a raggiungere il fine di informare la parte (e a dare prova dell’avvenuta ricezione nel caso di sua assenza ingiustificata). Dunque c’è un vizio nell’instaurazione del procedimento.
Inoltre, l’ordinanza stigmatizza decisamente la condotta del mediatore, in quanto rileva dal verbale la mancata individuazione di tutte le parti del processo, essendo stata omessa proprio la convenuta in questione (peraltro, rimasta contumace nel processo), cui era stata indirizzata la convocazione a un domicilio errato. Il mediatore, insomma, avendo omesso di verificare le parti processuali non si è avveduto che una di esse non era stata correttamente invitata all’incontro di mediazione e ha quindi proceduto con la sua definizione.
E così il giudice, dopo aver rilevato la non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti, opportunamente dispone di rinnovare nei loro confronti la procedura di mediazione demandata, assegnando un nuovo termine di quindici giorni per l’avvio del procedimento posto a carico della parte attrice. Marco Marinaro