SENTENZE: Inesistente il reclamo se è depositato su carta (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Vasto. Per gli atti endoprocedimentali d’obbligo la forma telematica
Inesistente il reclamo se è depositato su carta
Niente sanatoria anche se l’atto raggiunge il proprio scopo

Il reclamo depositato su carta è inesistente. Il Tribunale di Vasto (Ordinanza 947 del 15 aprile scorso) afferma l’obbligatorietà del deposito e della forma telematica anche degli atti endoprocedimentali, escludendo che la “trasgressione” possa essere sanata.
Il Tribunale ricorda che l’articolo 16-bis del Dl 179/12, prevede il deposito telematico (dal 30 giugno 2014) per gli atti processuali e i documenti dei difensori delle parti costituite in precedenza. Per i procedimenti di nuova instaurazione (come nel caso esaminato), fatta eccezione per gli atti introduttivi, il legislatore ha stabilito l’obbligo del deposito telematico superando il regime transitorio che lasciava la possibilità di optare anche per la carta.
La cancelleria è dunque tenuta a rifiutare il deposito degli atti processuali delle parti già costituite.
Detto questo, per il tribunale si tratta di stabilire se il ricorso (articolo 669 terdecies del Cpc) rientri o meno tra i provvedimenti da depositare esclusivamente in via telematica, o tra quelli che, veicolando la costituzione della parte in giudizio, e quindi configurandosi come atti introduttivi, possono rientrare nel regime della facoltatività(articolo 19 Dl 83/2015).
Nel dare la risposta, i giudici precisano che la questione affrontata in riferimento al reclamo cautelare può valere per tutti i procedimenti «di natura bifasica o in quei giudizi (di carattere sommario) caratterizzati dalla presenza di eventuali “appendici” o subprocedimenti volti al riesame del provvedimento concesso dal giudice nella prima fase». Ipotesi che comprendono: il deposito dell’atto per l’inizio del giudizio di merito; la prosecuzione del giudizio di merito possessorio; gli atti della fase istruttoria dei giudizi di separazione o divorzio e quelli introduttivi e di costituzione nel giudizio di opposizione alla fase sommaria del cosiddetto rito Fornero. Situazioni nelle quali è necessario stabilire se la fase procedimentale successiva alla prima possa considerarsi una prosecuzione del giudizio instaurato con il ricorso originario e se, di conseguenza, la costituzione effettuata in origine dalle parti nella prima fase possa continuare a spiegare i suoi effetti.
Per il tribunale non ci sono dubbi: il reclamo rappresenta la prosecuzione dello stesso procedimento cautelare ed è destinato a concludersi con un provvedimento, che in caso di riforma, si va a sostituire a quello emesso in prima battuta con effetti sino alla fine della cognizione.
Per l’atto di reclamo non esiste altra forma di deposito se non quella telematica da effettuarsi nel rispetto della norma.
Chiarito l’aspetto dell’obbligatorietà, resta il nodo relativo alle conseguenze del deposito su carta. Sul punto i giudici di Vasto prendono le distanze da quanto affermato dal Tribunale di Asti e dal Tribunale di Ancona (ordinanza 28 agosto 2015) che, pur ammettendo l’inderogabilità dell’obbligo, offrono lo “spiraglio” della sanatoria di nullità per vizio di forma, in base al principio del cosiddetto raggiungimento dello scopo. Il Tribunale di Vasto nega anche che esista una libertà della forma nella redazione del documento: l’obbligatorietà del deposito telematico comporta, sia pure indirettamente, l’obbligo di creare gli atti solo in formato informatico. L’atto processuale creato su carta è fuori dalle regole del processo civile telematico e non supera le barriere della cancelleria. Per questo non può essere considerato idoneo al raggiungimento dello scopo del connesso deposito telematico. Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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