ITALIA OGGI SETTE
Ordinanza del tribunale di Belluno
La casa coniugale? Contributo al mantenimento
Lun.23 – Anche in assenza di figli l’assegnazione della casa familiare può essere utilizzata come strumento per garantire – congiuntamente al contributo mensile – il diritto al mantenimento del coniuge non proprietario e privo di adeguati redditi propri, configurandosi quale misura assistenziale. Lo ha affermato il Tribunale di Belluno nell’ordinanza 10.5.16, con la quale il presidente – nell’ambito di un procedimento per separazione curato dagli avv.ti G. Azzalini e J. Fioraso dello studio Azzalini & Partners di Belluno – ha emesso i provvedimenti necessari e urgenti.
Tra i pilastri legislativi e giurisprudenziali, per i quali il presupposto imprescindibile, per l’assegnazione dell’alloggio coniugale, è l’esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, si apre una nuova strada.
Tale decisione interviene in un contesto soggettivo e giuridico particolare, venendo a costituire un riconoscimento non solo sotto il profilo economico, ma anche sotto il profilo morale e assistenziale, considerata la situazione che aveva portato alla frattura del vincolo coniugale.
La signora A.M.D.C. aveva continuato a vivere nell’immobile di proprietà del marito, già adibita a casa familiare, dopo che ne era stato disposto l’allontanamento, nell’ambito del procedimento penale, a suo carico, per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altre fattispecie, collegate a tali condotte. All’esito del giudizio di primo grado, definito con la condanna del marito, la medesima si era determinata a chiedere la separazione con addebito.
Nel ricorso – sulla scorta delle condizioni disagiate della moglie – oltre al riconoscimento di un contributo al mantenimento, veniva richiesta l’assegnazione dell’abitazione coniugale, anche al fine di garantire e/o integrare il diritto al mantenimento, dato atto che il marito non disponeva di redditi elevati, che potessero portare al riconoscimento di un contributo mensile idoneo a sopperire, almeno in parte, ai bisogni della moglie.
Il marito si costituiva, eccependo l’insussistenza dei presupposti di legge per l’assegnazione, in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, e la mancanza di risorse per qualsivoglia forma di sostegno alla moglie.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, assegnando l’abitazione alla moglie, «in quanto il marito dispone della proprietà e, quindi, come forma di contributo al mantenimento», aggiuntiva al contributo mensile.
Il diritto di proprietà dell’immobile rappresenta, pertanto, un elemento «di peso» da considerare nella comparazione delle situazioni patrimoniali delle parti e l’assegnazione della casa viene a costituire una componente del contributo al mantenimento suppletiva al versamento della somma mensile.
La posizione del coniuge più debole viene, dunque, garantita attraverso l’assegnazione della casa, indipendentemente dalla presenza o meno dei figli, e il provvedimento de quo riconosce una tutela rafforzata a coloro che si possono trovare in situazioni analoghe.