SENTENZE: La negoziazione con il giudice (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Il tribunale di Como specifica con un decreto le modalità per effettuare la ratifica
La negoziazione con il giudice
Intervento necessario sul patto tra genitori non sposati

lun.4 – Necessario l’intervento del giudice per la ratifica dell’accordo di negoziazione assistita sottoscritto da una coppia di genitori non sposati: lo ha chiarito il tribunale di Como (pres. rel. Montanari) nel decreto del 13 gennaio scorso. Lo strumento della negoziazione assistita, introdotto con dl 132/2014 è previsto espressamente, nell’ambito del diritto di famiglia, ex art. 6 della legge citata, «solo per le coppie coniugate, separande o divorziande», al fine di elaborare o modificare la disciplina delle condizioni di separazione e di divorzio da sottoporsi poi al vaglio del pm; non è prevista dunque né l’estensione di detto istituto ai fini della regolamentazione delle relazioni genitoriali per le coppie non coniugate, né tanto meno è possibile un accordo che abbia effetto anche sui figli minori stipulato solo tra privati e senza il necessario intervento del giudice. In altre parole «deve ritenersi incompatibile con i principi generali dell’ordinamento, in presenza di figli minori, una regolamentazione di rapporti personali, destinata a produrre effetti assimilabili a quelli dei provvedimenti giudiziari, che prescinda dall’intervento dell’autorità giudiziaria, giudicante e requirente, ordinaria o minorile, tanto più che detto intervento, sotto forma di autorizzazione del pm, è previsto espressamente, a tutela dei figli, per gli accordi raggiunti dalle coppie coniugate». In una simile fattispecie sarebbe stata altresì inapplicabile la procedura ex art. 2 del dl citato, «procedura la quale conduce, senza l’intervento del giudice, alla stipulazione di accordi aventi efficacia di titolo esecutivo, quale espressione dell’autonomia negoziale delle parti la cui correttezza viene garantita dalla assistenza dei rispettivi procuratori». Il giudice ha quindi disposto la comparizione delle parti in altra udienza dal momento che, una volta depositato, l’accordo doveva essere esaminato dal tribunale in camera di consiglio in conformità al protocollo adottato «per i ricorsi proposti congiuntamente dai genitori naturali ex art. 337-bis cc». Adelaide Caravaglios

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