SENTENZE: La Pec in tilt non salva la notifica (Italia Oggi)

IL SOLE 24 ORE

Tribunale di Milano. Respinto il reclamo su una fissazione d’udienza vista oltre il tempo massimo
La Pec in tilt non salva la notifica

Nessuna rimessione in termini per l’avvocato che, dimenticando di svuotare il cestino della casella di posta elettronica certificata, non abbia preso visione in tempo utile – facendolo decorrere – del termine indicato nel decreto di fissazione di udienza per notificare il provvedimento alla controparte. L’uso non diligente dell’account professionale, del resto, è ascrivibile unicamente alla sfera di organizzazione dello studio legale. Lo sottolinea il Tribunale Milano, in composizione collegiale, con ordinanza del 20 aprile 2016.
Accende la questione la richiesta di un legale di essere rimesso nei termini per notificare a controparte il decreto di fissazione di udienza con annesso ricorso, promosso nell’interesse degli assistiti. Del provvedimento, rileva l’avvocato, era venuto a conoscenza – non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte della cancelleria del menzionato decreto con apposito messaggio a mezzo pec – una volta decorso l’ultimo giorno utile per la notifica dell’atto e solo all’esito di un controllo effettuato tramite il software “Consolle Avvocato”.
Istanza respinta dal Collegio milanese: del decreto, come confermato dall’attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria, il legale non era venuto a conoscenza in tempo utile, è vero, ma ciò, marca il Tribunale, era conseguenza esclusiva di una negligente gestione della casella di posta. Gli uffici, infatti, avevano regolarmente eseguito la comunicazione nei confronti del legale, ottenendo dal gestore di pec del destinatario una ricevuta di mancata consegna recante la causale “casella piena”.
Mancata visione dell’atto imputabile, pertanto, al professionista, il quale, se solo avesse controllato con la necessaria periodicità la capienza residua della propria casella di posta certificata, scaricando o cancellando i messaggi che ne rendevano satura la memoria, sarebbe senz’altro venuto a conoscenza dei termini fissati dal giudice per provvedere a notificare a controparte il decreto di fissazione d’udienza.
Né, d’altro canto – precisa il Tribunale – «in ipotesi siffatte può fondatamente affermarsi l’onere della cancelleria di effettuare la relativa comunicazione a mezzo fax» posto che, ex articolo 16 del Dl 179/12, la comunicazione o notificazione via pec «impossibile per cause imputabili al destinatario, si ha per effettuata mediante deposito in cancelleria, essendo questa tenuta ad ovviare con l’uso di mezzi alternativi» (invio di telefax o inoltro tramite ufficiale giudiziario) soltanto quando l’impossibilità di comunicare con il destinatario «non dipenda da causa imputabile allo stesso». Ed è previsto per legge, che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria debbano effettuarsi «esclusivamente per via telematica» all’indirizzo risultante da elenchi pubblici o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.
Ebbene, nel caso concreto, la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell’udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti decreto e reclamo deve ritenersi senza alcun dubbio «ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale» che non ha fatto «diligente uso del proprio account di pec». Di qui, il rigetto dell’istanza di rimessione nei termini per notificare.
Selene Pascasi

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