SENTENZE: La Pec va tenuta sempre attiva (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Arriva la prima sentenza di revoca da parte del giudice del Registro imprese di Milano
La Pec va tenuta sempre attiva
Altrimenti bisogna comunicare alla Cdc la nuova mail

Arriva il primo provvedimento di revoca e/o cessazione degli indirizzi Pec inattivi delle imprese da parte di un giudice del Registro delle imprese. Le imprese costituite in forma societaria e individuale sono tenute obbligatoriamente ad indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il loro indirizzo Pec.
La casella di Posta elettronica certificata deve essere mantenuta attiva nel tempo. In caso contrario l’impresa ha l’obbligo di comunicare all’ufficio del registro delle imprese un nuovo indirizzo Pec dell’impresa valido e attivo. Pena la revoca o cessazione della casella di posta elettronica. È il con decreto del 12 aprile 2016, registro generale n. 3790 che il giudice del registro delle imprese presso il Tribunale di Milano ha disposto (in conformità di un provvedimento amministrativo adottato dal conservatore del registro delle imprese della Cciaa di Milano del 5 febbraio 2016) che si procedesse all’iscrizione d’ufficio (articolo 2190 codice civile) della revoca/cessazione degli indirizzi Pec relativi a 20.559 imprese e società, in ragione della intervenuta revoca o cessazione degli stessi. Nel decreto il giudice ha anche disposto che la notifica avvenga mediante pubblicazione del provvedimento nell’albo camerale on line della camera di commercio di Milano, per sette giorni consecutivi, dalla cui scadenza decorrerebbero poi i 15 giorni per l’eventuale presentazione del ricorso al Tribunale ai sensi dell’art. 2192 codice civile. Ricordiamo che con la direttiva 2608 del 27 aprile 2015 (in vigore dal 13 luglio 2015), emanata dal ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il ministero della giustizia (si veda ItaliaOggi del 27 luglio 2015), l’ufficio del registro delle imprese ha l’obbligo di verificare, con modalità automatizzate e con periodicità almeno bimestrale, se le caselle di Posta elettronica certificata (Pec) relative agli indirizzi iscritti nel registro stesso risultino attive. In caso negativo, l’ufficio dovrà invitare l’impresa interessata a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di Posta elettronica certificata entro un termine non superiore a dieci giorni, decorso il quale l’ufficio dovrà procedere, ai sensi dell’articolo 2191 del codice civile, alla cancellazione dell’indirizzo in questione. L’iscrizione al registro delle imprese dell’indirizzo di Posta elettronica certificata di un’impresa è legittimamente effettuata solo se detto indirizzo è nella titolarità esclusiva della medesima, perché ciò costituisce il requisito indispensabile per garantire la validità delle comunicazioni e delle notificazioni effettuate con modalità telematiche. Prima di procedere all’iscrizione di un indirizzo di Posta elettronica certificata, l’ufficio verifica, attraverso la consultazione degli appositi elenchi che questo non risulti già assegnato ad altra impresa. In tal caso invita il richiedente ad indicare un nuovo indirizzo di Posta elettronica certificata entro un congruo termine, pena il rigetto della domanda d’iscrizione. Marco Ottaviano

Foto del profilo di Andrea Gentile

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