IL SOLE 24 ORE
La vacanza con l’ex non blocca il divorzio
Un’estate passata insieme al coniuge separato non blocca il decorso dei termini per ottenere il divorzio. È quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Caltanissetta (presidente Cammarata, relatore Balsamo) del 23 giugno.
Le parti in lite si erano separate consensualmente nel luglio 2008. Nell’ottobre 2011, il marito ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Quest’ultima si è opposta all’accoglimento della domanda, eccependo che il ricorrente era tornato ad abitare con lei dal giugno al settembre 2011 e quindi si era ricostituita l’unione materiale e spirituale della coppia.
Nel respingere l’eccezione, il collegio nisseno ricorda che, in base all’articolo 3 della legge 898/1970 (nella formulazione precedente le recenti riforme), per la pronuncia di divorzio è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno tre anni dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale. Inoltre, lo stato di separazione viene meno – prosegue la motivazione, richiamando la sentenza 1227/2000 della Cassazione – se tra le parti si è «ricostituito il preesistente nucleo familiare nell’insieme dei suoi rapporti materiali e spirituali», situazione che non ricorre quando il riavvicinamento presenta «caratteri di temporaneità e occasionalità».
Nel caso esaminato, era stato accertato che le parti avevano ripreso la convivenza nei mesi estivi del 2011. Infatti, una testimone aveva dichiarato che in quel periodo il marito «portava la spesa a casa» e la donna «gli lavava la biancheria». Inoltre, «i due uscivano assieme» e avevano «passato alcuni giorni al mare con il figlio»: insomma, «sembravano una coppia sposata e serena».
Tuttavia, il figlio dei coniugi separati aveva affermato che «tale situazione non era stabile», giacché alcune volte il padre rimaneva a casa della madre e altre volte, invece, andava via. In sostanza, si era trattato di un tentativo dell’uomo «di verificare la possibilità di ricostituire l’unione coniugale», terminato quando l’uomo «si è reso conto che la situazione non poteva più andare avanti».
In base a tali dichiarazioni, il Tribunale esclude quindi che sussistano gli estremi dell’interruzione della separazione. Ciò perché il riavvicinamento non si è concretizzato in una durevole ripresa «della comunione di vita materiale e spirituale», tenuto conto anche «della brevità del periodo in questione».
Tanto più – concludono i giudici – che l’uomo aveva chiesto il divorzio appena un mese dopo il termine della convivenza con la moglie; il che rappresenta un «chiaro sintomo della mancata ricostituzione del vincolo coniugale e della natura e delle finalità del riavvicinamento intervenuto tra le parti».
Per queste ragioni, il Tribunale nisseno accoglie la domanda e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, con condanna della donna al pagamento di 4 mila euro per spese processuali.
Antonino Porracciolo