IL SOLE 24 ORE
Tar Lazio. Anche la circolare è da rifare
Legali-mediatori, annullata la norma sull’incompatibilità
Sab. 2 – È illegittima e deve essere annullata la norma che ha introdotto e disciplinato le incompatibilità e i conflitti di interessi dei mediatori. Sono le conclusioni cui è pervenuto il Tar Lazio di Roma (I Sezione – presidente Volpe, estensore Correale) con la sentenza n. 3989 depositata ieri, 1° aprile 2016.
Con il Dm 4 agosto 2014, n. 139 il ministero della Giustizia aveva inserito nel Dm 180 del 18 ottobre 2010 – che costituisce la normativa regolamentare della mediazione civile e commerciale – l’articolo 14-bis improntato a creare una serie incompatibilità che avevano principalmente inciso sugli avvocati che svolgevano l’attività di mediazione.
Contro questa norma erano stati proposti alcuni ricorsi e la sentenza in esame è stata pronunciata in esito all’azione intrapresa dal Coordinamento della conciliazione forense (che riunisce oltre 50 organismi di mediazione forensi) che aveva ritenuto che in primo luogo la disposizione fosse stata adottata in carenza di specifica delega legislativa.
E infatti il Tribunale capitolino ha ritenuto di annullare l’aticolo 14-bis e, per illegittimità derivata, anche la circolare ministeriale interpretativa del 14 luglio 2015 proprio perché la norma primaria (articolo 16, comma 2, Dlgs 28/2010) non consente al ministero di disciplinare il tema della imparzialità, della indipendenza e, quindi, le incompatibilità dei mediatori. In realtà il legislatore ha rimesso alla regolamentazione degli organismi tale compito in ordine alla quale il ministero svolge attività di vigilanza in fase di iscrizione nel registro potendo quindi verificare il contenuto dei singoli regolamenti.
I giudici amministrativi rimarcano la “centralità” riconosciuta dalla normativa vigente agli organismi di mediazione la quale non lascia alcuno spazio alla decretazione ministeriale in materia di garanzie sulla imparzialità dei singoli mediatori: sono i regolamenti e i codici etici degli organismi che devono disciplinare tali aspetti fondamentali al fine di assicurare la imparzialità e la terzietà del mediatore.
Peraltro, la qualifica di mediatori “di diritto” assunta dagli avvocati dopo la riforma attuata con il decreto “del fare” nel settembre 2013 ha evidenziato la peculiarità della figura dell’avvocato-mediatore «che dà luogo ad una inscindibilità di posizione laddove un avvocato scelga di dedicarsi (anche) alla mediazione».
Infine il Tar mette anche in evidenza come la norma annullata non abbia tenuto in alcuna considerazione la variegata composizione degli studi professionali sparsi sul territorio e il rapporto numerico con gli organismi di mediazione in quanto l’applicazione della stessa avrebbe condotto inevitabilmente alcuni avvocati a rinunciare alla mediazione o si sarebbe comunque prestata ad usi strumentali.