ITALIA OGGI SETTE
Sentenza della Corte di giustizia europea sui compensi spettanti agli avvocati
Legittima l’Iva sulle parcelle
Non è limitazione al diritto alla difesa giudiziale
Lun.19 – Pagare l’Iva sulle parcelle degli avvocati è legittimo. Lo ha precisato la Corte di Giustizia dell’Unione europea con sentenza (C-543-14 del 28 luglio scorso), che sottolinea come «non costituisce una limitazione al diritto alla difesa giudiziale». Lussemburgo ha anche aggiunto che «gli Stati membri possono legiferare e modificare le norme interne e passare da un meccanismo di esenzione all’obbligo di versare l’imposta». L’attenzione della Corte Ue era stata sollecitata dal Belgio, che aveva adottato una legge che poneva fine all’esenzione Iva per i servizi prestati dagli avvocati nell’esercizio della loro attività (escluso chi usufruisce di un patrocinio gratuito). La Corte ha riconosciuto che i costi di un procedimento giudiziario (inclusa l’Iva) «possono influire sulla decisione dell’individuo di far valere i propri diritti in giudizio, facendosi rappresentare da un avvocato», e che la tassazione «può essere messa in discussione solo se i costi sono insormontabili, rendendo impossibile o molto difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico europeo». Il provvedimento continua a far discutere, perché alcuni giuristi hanno sollevato il problema se l’aumento Iva sia o meno compatibile col principio della parità tra le parti, visto che l’introduzione dell’aliquota non grava su chi usufruisce del gratuito patrocinio e grava di fatto solamente su una parte. Su questo Lussemburgo ha precisato che «poiché agli avvocati è riconosciuto un diritto di detrazione per l’acquisto di beni e servizi, non è certa la misura in cui i legali riversino l’onere dell’Iva sui propri onorari, e dunque sui clienti. Ma l’Iva non rappresenta la parte più significativa dei costi di un procedimento giudiziario, e non implica l’obbligo di un’assoluta parità tra i costi finanziari sopportati dal processo». Dunque la Corte europea ha interpretato la direttiva 2006/112 nel senso che «l’imposizione dell’Iva è legittima, e non pregiudica l’equilibrio processuale delle parti. In Italia la direttiva è stata recepita nel 2010 ed è attualmente in vigore». E questo libera definitivamente anche i professionisti del diritto che operano nel nostro Paese a presentare ai clienti parcelle con Iva. Paolo Bozzacchi